LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2009, n. 24
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 53
Disciplina del procedimento e delle spese elettorali
1. Fino alla approvazione di diverse disposizioni, il Presidente della Regione e i Consiglieri regionali sono eletti mediante applicazione della disciplina contenuta nelle leggi 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) e successive modificazioni, 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei Consigli delle regioni a statuto ordinario) e nell'articolo 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 , nonché di tutte le norme statali in materia, fatto salvo quanto disposto nei commi seguenti.
2. Il numero dei Consiglieri regionali, in armonia con quanto previsto dall'articolo 29, comma 2 dello Statuto della Regione, è fissato in cinquanta. Resta salva l'applicazione dell'articolo 15, commi 13 e 14 della legge n. 108 del 1968 , così come modificata dalla legge n. 43 del 1995 e dell'articolo 5, comma 1 della legge costituzionale n. 1 del 1999 .
3. Sono adottati dal Presidente della Giunta regionale il decreto di indizione delle elezioni e quello di assegnazione dei seggi alle singole circoscrizioni di cui rispettivamente all'articolo 3, comma 4 e all'articolo 2, comma 3 della legge n.108 del 1968 .
4. Al fine di assicurare l'ottimale gestione del procedimento elettorale, anche avvalendosi della collaborazione degli uffici dell'amministrazione statale competenti in materia, possono essere stipulate intese con gli organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato interessati, fermo restando che sono a carico della Regione tutte le spese del procedimento indicate nell'articolo 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136 (Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale).
Note del Redattore:
(La Corte costituzionale, con sentenza n. 8 del 12 gennaio 2011, pubblicata nella G.U. del 19 gennaio 2011, n. 3 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 35).