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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2009, n. 24

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012

Art. 52
Misure di semplificazione in materia di trebbiatura e sgranatura meccanica
1. Al fine di semplificare i procedimenti amministrativi ed i conseguenti adempimenti a carico degli operatori del settore agricolo, per l'esercizio dell'attività di trebbiatura e sgranatura a macchina dei cereali e delle leguminose di cui al regio decreto legge 23 aprile 1942, n. 433 Sito esterno (Disciplina dell'esercizio della trebbiatura e della sgranatura a macchine dei cereali e delle leguminose) ed al decreto legislativo luogotenenziale 3 luglio 1944, n. 152 (Disciplina per l'esercizio e l'incoraggiamento della trebbiatura e sgranatura a macchina, o con altri mezzi e sistemi dei cereali e delle leguminose) non è richiesta alcuna autorizzazione o licenza regionale.

Note del Redattore:

(La Corte costituzionale, con sentenza n. 8 del 12 gennaio 2011, pubblicata nella G.U. del 19 gennaio 2011, n. 3 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 35).

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