LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2009, n. 24
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012
Art. 22
Investimenti in materia di navigazione interna
1. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali, nell'ambito della U.P.B. 1.4.3.3.15820 - Porti fluviali e navigazione interna, per l'importo pari a Euro 2.817.872,87, a valere sul Capitolo 41995, sono trasferite all'esercizio 2010 e riproposte nell'ambito della medesima U.P.B. a valere sul Capitolo 41997 - nuova istituzione.
Note del Redattore:
(La Corte costituzionale, con sentenza n. 8 del 12 gennaio 2011, pubblicata nella G.U. del 19 gennaio 2011, n. 3 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 35).