LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2009, n. 24
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012
Art. 25
Sistema di trasporto integrato - Mezzi regionali
1. Al fine di perseguire gli obiettivi fissati dal Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT) 1998-2010 di promozione della mobilità sostenibile attraverso il potenziamento e la massimizzazione dell'efficienza del trasporto locale mediante l'integrazione con il trasporto ferroviario, tale da attivare un sistema di trasporto integrato passeggeri di tipo collettivo, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a contribuire alla realizzazione da parte del Comune di Bologna di un sistema di trasporto automatico, denominato People Mover.
2. La Giunta regionale, sentita la commissione competente, provvede, mediante appositi atti, all'assegnazione del contributo al Comune di Bologna e all'individuazione delle procedure per la sua concessione ed erogazione.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta, per l'esercizio finanziario 2010, un'autorizzazione di spesa di Euro 8.100.000,00 a valere sul Capitolo 43272 (nuova istituzione), afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.16010 - Interventi nel settore della riorganizzazione e della qualità della mobilità urbana.
Note del Redattore:
(La Corte costituzionale, con sentenza n. 8 del 12 gennaio 2011, pubblicata nella G.U. del 19 gennaio 2011, n. 3 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 35).