LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2009, n. 24
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012
Art. 28
Lavori d'urgenza e provvedimenti in casi di somma urgenza
1. Per far fronte alle spese derivanti da interventi riferiti all'esecuzione di lavori d'urgenza e di somma urgenza finalizzati a rimuovere lo stato di pregiudizio in caso di pubblica calamità, in materia di difesa del suolo e della costa di competenza regionale, a norma del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e degli articoli 146 e 147 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 (Regolamento di attuazione della L. 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni), è disposta l'autorizzazione di spesa, per l'esercizio finanziario 2010, a valere sul Capitolo 48050 afferente alla U.P.B. 1.4.4.3.17450 - Attrezzature e materiali per pronto intervento, di Euro 3.900.000,00.
Note del Redattore:
(La Corte costituzionale, con sentenza n. 8 del 12 gennaio 2011, pubblicata nella G.U. del 19 gennaio 2011, n. 3 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 35).