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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2009, n. 24

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 23 luglio 2010, n. 7

L.R. 23 luglio 2014, n. 21

Art. 32
Fondo regionale per la non autosufficienza
1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 51 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 27 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007) che istituisce il fondo regionale per la non autosufficienza e al fine di elevare ed ampliare l'area di finanziamento pubblico delle prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria ivi previste, è disposta, per l'esercizio 2010, un'autorizzazione di spesa pari ad Euro 70.000.000,00 a valere sul Capitolo 57152 afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18125 - Fondo regionale per la non autosufficienza.
2. La Giunta regionale, previo parere della competente Commissione assembleare, ripartisce le risorse di cui al comma 1 sulla base dei criteri di cui all'articolo 51 della legge regionale n. 27 del 2004.

Note del Redattore:

(La Corte costituzionale, con sentenza n. 8 del 12 gennaio 2011, pubblicata nella G.U. del 19 gennaio 2011, n. 3 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 35).

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