LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2009, n. 24
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012
Art. 33
Verifiche tecniche di vulnerabilità sismica delle strutture sanitarie
1. Per l'esecuzione delle verifiche tecniche di vulnerabilità sismica delle strutture sanitarie la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile o che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, a norma di quanto previsto dall'articolo 20, comma 5 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria) convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 è disposta per l'esercizio 2010 un'autorizzazione di spesa, a favore delle Aziende sanitarie, pari ad Euro 3.000.000,00 a valere sul Capitolo 51914 (nuova istituzione) afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18100.
2. La Giunta regionale è autorizzata a definire con proprio atto i criteri e le modalità di attribuzione dei finanziamenti di cui al comma 1.
Note del Redattore:
(La Corte costituzionale, con sentenza n. 8 del 12 gennaio 2011, pubblicata nella G.U. del 19 gennaio 2011, n. 3 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 35).