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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2009, n. 24

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 23 luglio 2010, n. 7

L.R. 23 luglio 2014, n. 21

Art. 6
Interventi nel settore delle bonifiche
1. Per opere ed interventi di bonifica ed irrigazione ai sensi della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative), sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:
a) Cap. 16332 "Spese per opere ed interventi di bonifica e di irrigazione (art. 26, comma 2, lett. a), L.R. 2 agosto 1984, n. 42)" afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6300 - Interventi di bonifica e irrigazione
Esercizio 2010: Euro 800.000,00;
b) Cap. 16400 "Spese per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche e per l'immediato intervento (art. 4, comma 3, Legge 25 maggio 1970, n. 364 Sito esterno; artt. 66 e 70 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno; art. 26, lett. e), L.R. 2 agosto 1984, n. 42)" afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6300 - Interventi di bonifica e irrigazione
Esercizio 2010: Euro 2.000.000,00;
c) Cap. 16352 "Manutenzione delle opere di bonifica (art. 26, comma 2, lett. d), L.R. 2 agosto 1984, n. 42)" afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6310 - Manutenzione opere di bonifica
Esercizio 2010: Euro 1.835.000,00.

Note del Redattore:

(La Corte costituzionale, con sentenza n. 8 del 12 gennaio 2011, pubblicata nella G.U. del 19 gennaio 2011, n. 3 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 35).

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