Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 23/07/2014 | ||
2. | 23/07/2010 | ||
3. | 24/12/2009 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 27/07/2018
LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2009, n. 24
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 26
(aggiunte lett. b) e c) al comma 1 da art. 14 L.R. 23 luglio 2010, n. 7)
Rete viaria di interesse regionale
1. Per gli interventi sulla rete stradale relativi alla viabilità di interesse regionale previsti dalla legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), nell'ambito della U.P.B. 1.4.3.3.16200 - Miglioramento e costruzione opere stradali, è disposta la seguente autorizzazione di spesa:
a) | Cap. 45184 | "Finanziamenti a Province per riqualificazione, ammodernamento, sviluppo e grande infrastrutturazione della rete viaria di interesse regionale e ulteriore manutenzione straordinaria (art. 167, comma 2, lett. a) e b), L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e successive modifiche)" |
Esercizio 2010: | Euro | 1.200.000,00. |
b) | Cap. 45177 | "Finanziamenti a Province per interventi sulla rete stradale per opere sul demanio provinciale di interesse regionale, resesi necessarie a seguito di eventi eccezionali o calamitosi (articolo 167, comma 2, lett. c), L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e successive modifiche)" |
Esercizio 2010: | Euro | 4.000.000,00; |
c) | Cap. 45175 | "Contributi in capitale alle Province per interventi di sistemazione, miglioramento e costruzione di strade di proprietà comunale (articolo 167 bis, comma 1, L.R. 21 aprile 1999, n. 3 come modificato da articolo 2, L.R. 4 maggio 2001, n. 12)" |
Esercizio 2010: | Euro | 5.000.000,00. |
2. Contestualmente le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali sono ridotte di Euro 500.000,00 a valere sul Capitolo 45175.
Note del Redattore:
(La Corte costituzionale, con sentenza n. 8 del 12 gennaio 2011, pubblicata nella G.U. del 19 gennaio 2011, n. 3 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 35).