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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2009, n. 26

DISCIPLINA E INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE IN EMILIA-ROMAGNA

Testo coordinato con modifiche apportate da:

L.R. 22 ottobre 2018, n. 14

L.R. 29 dicembre 2020, n. 11

INDICE

Art. 1 - Finalità e oggetto
Art. 2 - Definizione di commercio equo e solidale
Art. 3 - Soggetti del commercio equo e solidale
Art. 4 - Prodotti del commercio equo e solidale
Art. 5 - Interventi per la diffusione del commercio equo e solidale
Art. 6 - Giornata regionale del commercio equo e solidale
Art. 7 - Disposizioni attuative
Art. 8 - Clausola valutativa
Art. 9 - Disposizioni in materia di aiuti di Stato
Art. 10 - Trattamento dei dati personali
Art. 11 - Disposizioni finanziarie
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità e oggetto
1. La Regione, in coerenza con i principi di democrazia, uguaglianza, giustizia e solidarietà di cui all'articolo 2, comma 1, dello Statuto regionale, riconosce la funzione rilevante del commercio equo e solidale nella promozione in Emilia-Romagna dei valori di giustizia sociale ed economica, dello sviluppo sostenibile e di un modello produttivo fondato sulla cooperazione e sul rispetto per le persone e per l'ambiente.
2. La Regione persegue gli obiettivi di cui al comma 1:
a) favorendo una maggiore informazione nei confronti dei consumatori per favorire acquisti responsabili;
b) promuovendo una maggiore diffusione dei prodotti del commercio equo e solidale.
3. La Regione sostiene, anche economicamente, iniziative finalizzate al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 2.
Art. 2
Definizione di commercio equo e solidale
1. Il commercio equo e solidale è caratterizzato da un approccio alternativo al commercio internazionale tradizionale, finalizzato ad ottenere una maggiore equità nelle relazioni economiche internazionali attraverso migliori condizioni commerciali e sociali per i produttori ed i lavoratori dei paesi in via di sviluppo.
2. Il commercio equo e solidale promuove una relazione paritaria tra tutti i soggetti coinvolti nella catena di commercializzazione, favorendo:
a) il pagamento al produttore di un prezzo equo e concordato, che gli garantisca un livello di vita adeguato e dignitoso;
b) il pagamento al produttore, qualora richiesto, di una parte del prezzo al momento dell'ordine;
c) la tutela dei diritti dei lavoratori, sia nelle condizioni di lavoro, con riferimento alla salute e alla sicurezza, sia nella retribuzione, ed inoltre senza discriminazioni di genere né ricorso allo sfruttamento del lavoro minorile;
d) un rapporto continuativo tra produttore ed acquirente che preveda a carico di quest'ultimo iniziative finalizzate al graduale miglioramento sia della qualità dei prodotti e dei servizi, tramite l'assistenza al produttore, sia delle condizioni di vita della comunità locale;
e) il rispetto dell'ambiente;
f) la trasparenza delle strutture organizzative.
Art. 3
Soggetti del commercio equo e solidale
1. Ai fini della presente legge sono soggetti del commercio equo e solidale gli enti non aventi scopo di lucro, organizzati in forma collettiva e democratica, che operano in forma stabile sul territorio regionale, appartenenti ad una delle seguenti categorie:
a) enti che rilasciano l'accreditamento di organizzazione del commercio equo e solidale;
b) organizzazioni del commercio equo e solidale in possesso dell'accreditamento rilasciato da enti accreditatori;
c) enti che certificano i prodotti del commercio equo e solidale.
2. I soggetti del commercio equo e solidale di cui al comma 1 conformano la propria attività alle norme volontarie elaborate:
a) dalle associazioni internazionali per il commercio equo e solidale, quali FLO (Fairtrade Labelling Organizations International) e WFTO (World Fair Trade Organization), in coerenza con la Risoluzione del Parlamento europeo sul commercio equo e solidale e lo sviluppo (2005/2245(INI)), approvata il 6 luglio 2006;
b) dagli enti che promuovono ed organizzano il settore a livello nazionale, quali AGICES (Assemblea Generale Italiana del Commercio Equo e Solidale), e a livello regionale.
3. Possono beneficiare degli aiuti previsti dalla presente legge i soggetti di cui al comma 1, individuati sulla base dei requisiti stabiliti e con le modalità definite dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c).
Art. 4
Prodotti del commercio equo e solidale
1. Ai fini della presente legge i prodotti del commercio equo e solidale possiedono almeno una delle seguenti caratteristiche:
a) provenienza dei prodotti da un'organizzazione accreditata per il commercio equo e solidale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b);
b) certificazione dei prodotti da parte degli enti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c).
Art. 5

(lett. f) comma 1 modificata da art. 2 L.R. 29 dicembre 2020, n. 11 Sito esterno)

Interventi per la diffusione del commercio equo e solidale
1. La Regione, per il conseguimento delle finalità e degli obiettivi previsti all'articolo 1:
a) promuove iniziative divulgative e di sensibilizzazione, mirate a diffondere la realtà del commercio equo e solidale e ad accrescere nei consumatori la consapevolezza degli effetti delle proprie scelte di consumo, in particolare delle ricadute sociali ed ambientali derivanti dalla produzione e commercializzazione del prodotto;
b) promuove specifiche azioni educative nelle scuole, finalizzate a conoscere le problematiche connesse alle implicazioni delle scelte di consumo, stimolando una riflessione sul consumo consapevole e sulle opportunità offerte dai prodotti del commercio equo e solidale;
c) promuove iniziative di formazione per gli operatori ed i volontari delle organizzazioni del commercio equo e solidale;
d) promuove e sostiene le giornate del commercio equo e solidale di cui all'articolo 6;
e) promuove la creazione sulla rete Internet di un portale regionale per il commercio equo e solidale, in cui inserire informazioni in materia di commercio equo e solidale;
f) concede ai soggetti del commercio equo e solidale di cui all'articolo 3, comma 1, contributi fino a un massimo del settanta per cento delle spese ammissibili relative ad investimenti, funzionali all'espletamento dell'attività dell'organizzazione e dell'ente, per l'apertura e la ristrutturazione della sede, l'acquisto di attrezzature, arredi e dotazioni informatiche;
g) promuove l'utilizzo dei prodotti del commercio equo e solidale nell'ambito delle attività degli enti pubblici, in particolare nei punti di somministrazione interni, nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi da terzi.
2. I Comuni con oltre 50 mila abitanti possono istituire, con le modalità previste all'articolo 6 della legge regionale 25 giugno 1999, n. 12 (Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 Sito esterno), mercati e fiere su aree pubbliche aventi come merceologia prevalente o esclusiva i prodotti del commercio equo e solidale.
Art. 6
Giornata regionale del commercio equo e solidale
1. La Regione, al fine di promuovere la conoscenza e la diffusione del commercio equo e solidale, promuove e sostiene, con specifici contributi alle organizzazioni e agli enti di cui all'articolo 3, comma 1, le giornate del commercio equo e solidale, quale momento di incontro tra la comunità emiliano-romagnola e la realtà del commercio equo e solidale.
Art. 7
Disposizioni attuative
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce:
a) i criteri e le modalità attuative degli specifici interventi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f), ed all'articolo 6;
b) le tipologie di intervento da finanziare prioritariamente;
c) i requisiti che devono possedere i soggetti del commercio equo e solidale beneficiari degli aiuti di cui alla presente legge, nonché le modalità di individuazione dei medesimi soggetti, come previsto dall'articolo 3, comma 3.
Art. 8

(sostituito comma 2 da art. 6 L.R. 22 ottobre 2018, n. 14)

Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine la Giunta regionale, trascorsi due anni dall'entrata in vigore della legge e con successiva periodicità biennale, presenta alla Commissione assembleare competente una relazione sui seguenti aspetti:
a) lo stato di attuazione degli interventi previsti dagli articoli 5 e 6, evidenziando i risultati raggiunti e le eventuali criticità riscontrate;
b) le tipologie dei soggetti beneficiari, le risorse stanziate ed erogate per i contributi di cui all'articolo 5.
2. Le competenti strutture dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale si raccordano per la migliore realizzazione del monitoraggio e della valutazione della presente legge.
Art. 9
Disposizioni in materia di aiuti di Stato
1. Tutte le agevolazioni previste dalla presente legge sono concesse nel rispetto dei limiti stabiliti per gli aiuti di importanza minore (de minimis) in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE.
Art. 10
Trattamento dei dati personali
1. Le operazioni di diffusione e comunicazione derivanti dall'applicazione della presente legge sono oggetto di disciplina con atto di natura regolamentare.
Art. 11
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale con riferimento alle leggi di spesa settoriali vigenti, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle iniziative di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f), e all'articolo 6 della presente legge, si fa fronte mediante l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale n. 40 del 2001.

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