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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2009, n. 26

DISCIPLINA E INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE IN EMILIA-ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 226 del 29 dicembre 2009

Art. 2
Definizione di commercio equo e solidale
1. Il commercio equo e solidale è caratterizzato da un approccio alternativo al commercio internazionale tradizionale, finalizzato ad ottenere una maggiore equità nelle relazioni economiche internazionali attraverso migliori condizioni commerciali e sociali per i produttori ed i lavoratori dei paesi in via di sviluppo.
2. Il commercio equo e solidale promuove una relazione paritaria tra tutti i soggetti coinvolti nella catena di commercializzazione, favorendo:
a) il pagamento al produttore di un prezzo equo e concordato, che gli garantisca un livello di vita adeguato e dignitoso;
b) il pagamento al produttore, qualora richiesto, di una parte del prezzo al momento dell'ordine;
c) la tutela dei diritti dei lavoratori, sia nelle condizioni di lavoro, con riferimento alla salute e alla sicurezza, sia nella retribuzione, ed inoltre senza discriminazioni di genere né ricorso allo sfruttamento del lavoro minorile;
d) un rapporto continuativo tra produttore ed acquirente che preveda a carico di quest'ultimo iniziative finalizzate al graduale miglioramento sia della qualità dei prodotti e dei servizi, tramite l'assistenza al produttore, sia delle condizioni di vita della comunità locale;
e) il rispetto dell'ambiente;
f) la trasparenza delle strutture organizzative.

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