Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
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Data di pubblicazione della legge modificante : 29/12/2009
LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2009, n. 26
DISCIPLINA E INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE IN EMILIA-ROMAGNA
BOLLETTINO UFFICIALE n. 226 del 29 dicembre 2009
Art. 5
Interventi per la diffusione del commercio equo e solidale
1. La Regione, per il conseguimento delle finalità e degli obiettivi previsti all'articolo 1:
a) promuove iniziative divulgative e di sensibilizzazione, mirate a diffondere la realtà del commercio equo e solidale e ad accrescere nei consumatori la consapevolezza degli effetti delle proprie scelte di consumo, in particolare delle ricadute sociali ed ambientali derivanti dalla produzione e commercializzazione del prodotto;
b) promuove specifiche azioni educative nelle scuole, finalizzate a conoscere le problematiche connesse alle implicazioni delle scelte di consumo, stimolando una riflessione sul consumo consapevole e sulle opportunità offerte dai prodotti del commercio equo e solidale;
c) promuove iniziative di formazione per gli operatori ed i volontari delle organizzazioni del commercio equo e solidale;
d) promuove e sostiene le giornate del commercio equo e solidale di cui all'articolo 6;
e) promuove la creazione sulla rete Internet di un portale regionale per il commercio equo e solidale, in cui inserire informazioni in materia di commercio equo e solidale;
f) concede ai soggetti del commercio equo e solidale di cui all'articolo 3, comma 1, contributi fino a un massimo del quaranta per cento delle spese ammissibili relative ad investimenti, funzionali all'espletamento dell'attività dell'organizzazione e dell'ente, per l'apertura e la ristrutturazione della sede, l'acquisto di attrezzature, arredi e dotazioni informatiche;
g) promuove l'utilizzo dei prodotti del commercio equo e solidale nell'ambito delle attività degli enti pubblici, in particolare nei punti di somministrazione interni, nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi da terzi.
2. I Comuni con oltre 50 mila abitanti possono istituire, con le modalità previste all'articolo 6 della legge regionale 25 giugno 1999, n. 12 (Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114
), mercati e fiere su aree pubbliche aventi come merceologia prevalente o esclusiva i prodotti del commercio equo e solidale.
