LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2009, n. 27
PROMOZIONE, ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E DI EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITÀ
BOLLETTINO UFFICIALE n. 227 del 29 dicembre 2009
Art. 11
Norme transitorie e finali
1. Entro sedici mesi dall'entrata in vigore della presente legge regionale, la Regione provvederà a riconoscere i CEAS secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 7.
2. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 1 resta valido l'elenco dei centri di educazione ambientale già accreditati dalla Regione Emilia-Romagna ai sensi della legge regionale 16 maggio 1996, n. 15 (Promozione, organizzazione e sviluppo delle attività di informazione e di educazione ambientale). Tali centri continuano a svolgere, fino al nuovo riconoscimento previsto dal comma 1, le funzioni di cui alla presente legge nell'ambito del programma regionale INFEAS.
3. E' abrogata la legge regionale 16 maggio 1996, n. 15 (Promozione, organizzazione e sviluppo delle attività di informazione e di educazione ambientale).