LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2009, n. 27
PROMOZIONE, ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E DI EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITÀ
BOLLETTINO UFFICIALE n. 227 del 29 dicembre 2009
Art. 9
Autorizzazione a costituire e partecipare all'Associazione "Forum nazionale sul risparmio e conservazione della risorsa idrica"
1. La Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 64 dello Statuto, è autorizzata a partecipare quale socio fondatore alla costituzione dell'Associazione "Forum nazionale sul risparmio e conservazione della risorsa idrica", di seguito Associazione.
2. L'Associazione persegue le seguenti finalità:
a) promuovere, sviluppare, aggiornare, diffondere e applicare politiche di risparmio, di conservazione e di uso efficiente della risorsa idrica nei settori agricolo, civile, zootecnico e industriale;
b) promuovere, realizzare e diffondere iniziative di risparmio, di conservazione e di uso efficiente dell'acqua a livello nazionale, regionale e locale.
3. La partecipazione della Regione è subordinata alle seguenti condizioni:
a) che l'Associazione non persegua fini di lucro;
b) che l'Associazione consegua il riconoscimento della personalità giuridica;
c) che lo statuto conferisca alla Regione la facoltà di nominare propri rappresentanti negli organi dell'Associazione.
4. Il Presidente della Regione è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la costituzione e la partecipazione della Regione all'Associazione e, personalmente o tramite un suo delegato, esercita i diritti inerenti la qualità di associato.
5. Spetta alla Giunta regionale procedere alla nomina dei rappresentanti della Regione negli organi dell'Associazione, secondo quanto previsto dallo statuto dell'Associazione.
6. L'Associazione presenta alla Regione i programmi delle iniziative e delle attività, nonché una relazione annuale che attesta la realizzazione delle attività e delle iniziative programmate.
7. All'onere derivante dalla corresponsione della quota associativa annuale la Regione fa fronte ai sensi dell'articolo 10.