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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2009, n. 27

PROMOZIONE, ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E DI EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITÀ

BOLLETTINO UFFICIALE n. 227 del 29 dicembre 2009

Art. 2
Il sistema regionale di informazione e di educazione alla sostenibilità (sistema regionale INFEAS)
1. Il sistema regionale di informazione e di educazione alla sostenibilità (sistema regionale INFEAS) è un'organizzazione a rete che coinvolge una pluralità di soggetti pubblici e privati del territorio regionale con l'obiettivo di promuovere il coordinamento, la qualificazione e la continuità delle attività di educazione alla sostenibilità.
2. La Regione svolge funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento e controllo del sistema regionale INFEAS anche attraverso la promozione di funzioni e azioni di sistema.
3. Le Province concorrono con la Regione alla definizione della programmazione regionale INFEAS e sviluppano, in collaborazione con i Comuni e in modo partecipato, una propria programmazione.
4. I Comuni e le loro forme associative svolgono, di norma, funzioni di gestione delle strutture di educazione alla sostenibilità sul territorio.
5. Gli enti di cui ai commi 2, 3 e 4 curano il raccordo e il coordinamento tra la programmazione INFEAS e i rispettivi strumenti di programmazione generali e di settore.
6. Partecipano al sistema regionale INFEAS la Regione, le Province, i Comuni e le loro forme associative, l'Agenzia regionale prevenzione e ambiente (ARPA), gli enti di gestione delle aree protette di cui alla legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000).
7. Sono chiamati a concorrere al sistema regionale INFEAS anche le scuole, gli istituti scolastici, le università, i centri di educazione alla sostenibilità (CEAS) di cui all'articolo 4 della presente legge, le fattorie didattiche di cui alla legge regionale 31 marzo 2009, n. 4 (Disciplina dell'agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole), le associazioni del volontariato, le associazioni professionali, le associazioni di impresa e tutti gli altri soggetti pubblici e privati che operano in coerenza con i principi di cui all'articolo 1.
8. Il sistema regionale INFEAS dell'Emilia-Romagna fa parte del sistema nazionale INFEA di cui alla legge n. 426 del 1998 Sito esterno e in quanto tale partecipa e collabora alla piena realizzazione degli obiettivi definiti congiuntamente a livello nazionale ed approvati in sede di Conferenza permanente di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997 Sito esterno in materia di educazione all'ambiente e alla sostenibilità; opera altresì in collaborazione con altre reti, associazioni, istituzioni di livello nazionale e interregionale nel campo dell'informazione ed educazione alla sostenibilità.
9. La Regione e le Province promuovono specifici protocolli di intesa, accordi di programma e convenzioni con i diversi soggetti che concorrono al sistema regionale INFEAS al fine di formalizzare la collaborazione e le relazioni tra gli stessi.

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