LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2009, n. 28
INTRODUZIONE DI CRITERI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE NEGLI ACQUISTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
BOLLETTINO UFFICIALE n. 228 del 29 dicembre 2009
Art. 2
Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi pubblici
1. Nel Programma regionale per la tutela dell'ambiente, denominato Piano d'azione ambientale, di cui all'articolo 99 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), sono contenuti i criteri per la sostenibilità ambientale dei consumi pubblici di cui all'articolo 1. Nel rispetto del Piano di cui all'articolo 1, la Regione introduce i criteri più avanzati di sostenibilità ambientale.
2. La Regione promuove e sostiene, attraverso l'emanazione di linee guida, i Piani d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi pubblici dei Comuni, delle Province, delle Unioni dei Comuni e degli altri enti pubblici, finalizzati ad orientare le rispettive stazioni appaltanti all'integrazione delle esigenze di sostenibilità ambientale nelle procedure di acquisto di beni e servizi, vincolando la concessione di eventuali incentivi alla predisposizione dei piani stessi.
3. La Regione, le Province e i Comuni, con l'eccezione di quelli con popolazione residente inferiore ai cinquemila abitanti, approvano entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge un Piano d'azione di durata triennale finalizzato alla definizione di un programma operativo per l'introduzione di criteri ambientali nelle procedure d'acquisto di forniture di beni e servizi.
4. L'Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici - Intercent-ER elabora la propria programmazione annuale coerentemente con gli obiettivi dei piani di azione per la sostenibilità ambientale dei consumi pubblici di cui al comma 2.
5. La Regione, le Province, le Unioni dei Comuni e i Comuni attuano quanto previsto dalla presente legge anche attraverso il sistema regionale centralizzato degli acquisti gestito da Intercent-ER.
6. Le misure volte all'integrazione delle esigenze di sostenibilità ambientale nelle procedure di acquisto di beni e servizi si basano sui criteri di cui all'articolo 1, comma 1126, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007):
a) riduzione dell'uso delle risorse naturali;
b) sostituzione delle fonti energetiche non rinnovabili con fonti rinnovabili;
c) riduzione della produzione di rifiuti;
d) riduzione delle emissioni inquinanti;
e) riduzione dei rischi ambientali.
A questi criteri si aggiunge quello della implementazione delle tecniche di riciclo e riutilizzo dei rifiuti e dell'acquisto di prodotti agroalimentari tipici e biologici, il cui intero ciclo di produzione sia realizzato in Emilia-Romagna.
7. Nelle procedure d'acquisto, la Regione applica i "criteri ambientali minimi" fissati, per le categorie merceologiche indicate dall'articolo 1, comma 1127, della legge n. 296 del 2006 , con decreti del Ministro dell'Ambiente, in applicazione del PAN GPP. L'applicazione dei "criteri ambientali minimi" si realizza perseguendo gli obiettivi di sostenibilità ambientale più elevati. In attuazione delle indicazioni specifiche eventualmente elaborate in riferimento a ciascun settore di intervento, come previsto dal PAN GPP, la Regione provvede ad implementare ulteriori criteri o performance ambientali più avanzate.