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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 09 ottobre 2009, n. 13

ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 24 maggio 2012, n. 4

(1)

Art. 4

(sostituito comma 6 da art. 1 L.R. 24 maggio 2012, n. 4)

Organizzazione
1. Il CAL nella sua prima seduta elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta dei componenti, il Presidente, con il compito di organizzarne e coordinarne l'attività, secondo le previsioni del regolamento interno previsto dall'articolo 23, comma 8, dello Statuto.
2. Il regolamento disciplina altresì la nomina e la composizione di un Comitato di Presidenza con il compito di coadiuvare il Presidente nell'organizzazione dei lavori.
3. Il Consiglio si articola in commissioni permanenti per materia, le cui potestà ed attività sono disciplinate dal regolamento interno in correlazione con le disposizioni del regolamento dell'Assemblea legislativa. Il regolamento interno prevede il quorum strutturale e funzionale delle commissioni. Il Comitato di Presidenza stabilisce i casi in cui il parere, in relazione alla rilevanza dell'atto sottoposto, è rilasciato direttamente dalla commissione. Anche in tali casi si pronuncia comunque l'intero Consiglio se lo richiede un terzo dei componenti la commissione, purché entro i termini previsti dal regolamento dell'Assemblea legislativa.
4. Il CAL è convocato dal suo Presidente, anche su richiesta di un quinto dei suoi componenti.
5. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
6. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. I componenti del CAL possono delegare un assessore della propria Giunta alla partecipazione alle sedute del CAL e delle commissioni.

Note del Redattore:

L'art. 84 L.R. 24 maggio 2012, n. 4 dispone che nelle more dell'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e sulle fusioni di comuni) e comunque non oltre il 31 dicembre 2014, il Consiglio delle Autonomie locali istituito con la presente legge regionale opera validamente composto dai membri di diritto.

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