LEGGE REGIONALE 09 ottobre 2009, n. 13
ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI(1)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 6
Pareri
1. Il CAL esprime pareri su richiesta dell'Assemblea legislativa nei casi previsti dall'articolo 23, comma 3, dello Statuto e in ogni altro caso in cui essa lo richieda, secondo le disposizioni del regolamento dell'Assemblea stessa, nonché alla Giunta regionale su richiesta di questa.
Note del Redattore:
L'art. 84 L.R. 24 maggio 2012, n. 4 dispone che nelle more dell'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e sulle fusioni di comuni) e comunque non oltre il 31 dicembre 2014, il Consiglio delle Autonomie locali istituito con la presente legge regionale opera validamente composto dai membri di diritto.