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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 09 ottobre 2009, n. 13

ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 24 maggio 2012, n. 4

(1)

Art. 7
Riunioni congiunte degli organi
1. Il rapporto sullo stato delle autonomie di cui all'articolo 9, comma 3, della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), è presentato all'Assemblea legislativa e al CAL. In tale occasione, o per la discussione di problematiche relative alle autonomie locali, l'Assemblea legislativa e il CAL possono riunirsi in seduta congiunta, secondo le modalità previste dal regolamento dell'Assemblea.
2. Su questioni di rilevante interesse comune della Regione e delle autonomie locali possono essere convocate speciali sessioni di informazione e dibattito, anche su richiesta del Presidente della Regione o del Presidente dell'Assemblea legislativa, che possono intervenire.

Note del Redattore:

L'art. 84 L.R. 24 maggio 2012, n. 4 dispone che nelle more dell'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e sulle fusioni di comuni) e comunque non oltre il 31 dicembre 2014, il Consiglio delle Autonomie locali istituito con la presente legge regionale opera validamente composto dai membri di diritto.

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