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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 09 ottobre 2009, n. 13

ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 24 maggio 2012, n. 4

(1)

Art. 8
Altre attività
1. Il CAL può riunirsi allo scopo di esaminare le linee generali dell'indirizzo politico regionale e statale sul sistema delle autonomie, formulare proposte in materia da inviare all'Assemblea legislativa ed alla Giunta regionale e può richiedere specifici incontri.
2. Il CAL provvede ad assolvere le funzioni ad esso assegnate da altre leggi regionali secondo le modalità e i termini stabiliti da queste o, in mancanza, dalla presente legge o dal proprio regolamento.

Note del Redattore:

L'art. 84 L.R. 24 maggio 2012, n. 4 dispone che nelle more dell'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e sulle fusioni di comuni) e comunque non oltre il 31 dicembre 2014, il Consiglio delle Autonomie locali istituito con la presente legge regionale opera validamente composto dai membri di diritto.

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