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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 09 ottobre 2009, n. 13

ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 173 del 9 ottobre 2009

Art. 4
Organizzazione
1. Il CAL nella sua prima seduta elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta dei componenti, il Presidente, con il compito di organizzarne e coordinarne l'attività, secondo le previsioni del regolamento interno previsto dall'articolo 23, comma 8, dello Statuto.
2. Il regolamento disciplina altresì la nomina e la composizione di un Comitato di Presidenza con il compito di coadiuvare il Presidente nell'organizzazione dei lavori.
3. Il Consiglio si articola in commissioni permanenti per materia, le cui potestà ed attività sono disciplinate dal regolamento interno in correlazione con le disposizioni del regolamento dell'Assemblea legislativa. Il regolamento interno prevede il quorum strutturale e funzionale delle commissioni. Il Comitato di Presidenza stabilisce i casi in cui il parere, in relazione alla rilevanza dell'atto sottoposto, è rilasciato direttamente dalla commissione. Anche in tali casi si pronuncia comunque l'intero Consiglio se lo richiede un terzo dei componenti la commissione, purché entro i termini previsti dal regolamento dell'Assemblea legislativa.
4. Il CAL è convocato dal suo Presidente, anche su richiesta di un quinto dei suoi componenti.
5. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
6. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. I componenti di diritto del CAL possono delegare alla partecipazione alle commissioni un assessore della propria Giunta.

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