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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 09 ottobre 2009, n. 13

ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 173 del 9 ottobre 2009

Art. 5
Durata in carica
1. I componenti del CAL decadono nell'ipotesi di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di sindaco o di presidente di Provincia. La decadenza è dichiarata dal Presidente della Regione con proprio decreto, su proposta del Presidente del CAL.
2. Il CAL viene rinnovato per la quota di componenti di cui all'articolo 3 entro novanta giorni dalle elezioni amministrative concernenti più della metà dei Comuni della regione.
3. Nell'ipotesi di decadenza nel corso della legislatura regionale di uno dei componenti elettivi, il Presidente della Regione dichiara eletto e nomina, in sostituzione, il primo dei candidati presenti nella graduatoria di cui all'articolo 3, comma 5, rispettando il rapporto tra Comuni montani e non montani.
4. Qualora nel corso della legislatura decadano più della metà dei componenti elettivi ovvero qualora non sia possibile procedere alla sostituzione di un componente decaduto per l'assenza di candidati nella graduatoria dei non eletti, il Presidente della Regione dispone affinché si proceda, ai sensi dell'articolo 3, a nuove elezioni di tutti i componenti elettivi.
5. Se nella durata del mandato cessa dalla carica il Presidente del CAL si procede a nuova elezione.
6. Se cessa dalla carica un componente di diritto subentra allo stesso il nuovo sindaco o presidente di Provincia.
7. I componenti uscenti svolgono le loro funzioni sino alla nomina dei loro successori.

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