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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 09 ottobre 2009, n. 13

ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 173 del 9 ottobre 2009

Art. 8
Altre attività
1. Il CAL può riunirsi allo scopo di esaminare le linee generali dell'indirizzo politico regionale e statale sul sistema delle autonomie, formulare proposte in materia da inviare all'Assemblea legislativa ed alla Giunta regionale e può richiedere specifici incontri.
2. Il CAL provvede ad assolvere le funzioni ad esso assegnate da altre leggi regionali secondo le modalità e i termini stabiliti da queste o, in mancanza, dalla presente legge o dal proprio regolamento.

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