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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 04 novembre 2009, n. 17

MISURE PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 3 AGOSTO 2009, N. 117 Sito esterno CONCERNENTE IL DISTACCO DEI COMUNI DI CASTELDELCI, MAIOLO, NOVAFELTRIA, PENNABILLI, SAN LEO, SANT'AGATA FELTRIA E TALAMELLO DALLA REGIONE MARCHE E LORO AGGREGAZIONE ALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 184 del 4 novembre 2009

Art. 3
Principi per la legislazione regionale
1. La Regione, in coerenza con gli atti ricognitivi di cui all'articolo 2, adotta apposite misure legislative, ovvero atti programmatori e amministrativi, per regolare la nuova disciplina relativa a:
a) autorizzazioni, licenze, abilitazioni, dichiarazioni di inizio attività e altri atti di assenso comunque denominati, al fine di regolare il regime dell'efficacia degli atti;
b) strumenti di pianificazione e programmazione, al fine di disporre l'adeguamento alla legislazione della Regione Emilia-Romagna ed ai relativi piani e programmi regionali e degli enti locali;
c) statuti e regolamenti dei Comuni, al fine di regolarne l'adeguamento all'ordinamento della Regione Emilia-Romagna;
d) servizi, al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei servizi pubblici e di interesse pubblico;
e) opere e interventi pubblici o di interesse pubblico, al fine di garantire la continuità nella loro realizzazione.

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