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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 04 novembre 2009, n. 17

MISURE PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 3 AGOSTO 2009, N. 117 Sito esterno CONCERNENTE IL DISTACCO DEI COMUNI DI CASTELDELCI, MAIOLO, NOVAFELTRIA, PENNABILLI, SAN LEO, SANT'AGATA FELTRIA E TALAMELLO DALLA REGIONE MARCHE E LORO AGGREGAZIONE ALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 184 del 4 novembre 2009

Art. 6
Norme transitorie in materia di governo del territorio
1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione e la Provincia di Rimini promuovono un accordo territoriale tra le rispettive amministrazioni, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio), per concordare tempi ed obiettivi dell'adeguamento dei rispettivi strumenti di pianificazione territoriale, in relazione al nuovo ambito del territorio regionale e provinciale.
2. Entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni di cui all'articolo 1, comma 1, adeguano la propria strumentazione urbanistica alle disposizioni della legge regionale n. 20 del 2000. A tal fine la Regione incentiva il ricorso alle forme di pianificazione intercomunale o di copianificazione previste dalla medesima legge regionale.
3. Fino all'approvazione del Piano strutturale comunale e del Regolamento urbanistico edilizio, ai sensi dell'articolo 43, comma 3, della legge regionale n. 20 del 2000, i Comuni interessati danno attuazione agli strumenti urbanistici vigenti e concludono i procedimenti di pianificazione in corso secondo le disposizioni definite dalla Regione Marche in vigore alla data del 15 agosto 2009. Le funzioni di competenza provinciale sono svolte dalla Provincia di Rimini, previa acquisizione degli atti istruttori e di eventuali pareri dell'amministrazione provinciale precedentemente competente.
4. Per gli stessi Comuni è applicabile la disciplina straordinaria per la qualificazione del patrimonio edilizio abitativo di cui al Titolo III della legge regionale 6 luglio 2009, n. 6 (Governo e riqualificazione solidale del territorio). A tal fine, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, i Comuni interessati individuano gli ambiti nei quali non sono consentiti gli interventi di ampliamento e di demolizione e ricostruzione ai sensi dell'articolo 55, comma 2, della legge regionale n. 6 del 2009, e possono stabilire limitazioni ai medesimi interventi ai sensi del comma 3 dello stesso articolo 55.

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