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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 04 novembre 2009, n. 17

MISURE PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 3 AGOSTO 2009, N. 117 Sito esterno CONCERNENTE IL DISTACCO DEI COMUNI DI CASTELDELCI, MAIOLO, NOVAFELTRIA, PENNABILLI, SAN LEO, SANT'AGATA FELTRIA E TALAMELLO DALLA REGIONE MARCHE E LORO AGGREGAZIONE ALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 184 del 4 novembre 2009

Art. 8
Misure ricognitive di beni mobili, immobili e personale
1. La Regione, in accordo con la Regione Marche, le altre amministrazioni locali e provinciali interessate ed il Commissario, effettua una ricognizione dei beni mobili e immobili, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, che, in quanto strumentali all'esercizio di funzioni pubbliche, devono essere trasferiti ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera g), dalla Regione Marche e dalla Provincia di Pesaro e Urbino alla Regione Emilia-Romagna e alla Provincia di Rimini, salvo conguaglio dei relativi oneri. Nell'ambito della ricognizione è compresa, in particolare, la consegna della rete strutturale e viaria di competenza, nonché il patrimonio immobiliare.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1, il personale dei livelli regionale, provinciale e del servizio sanitario regionale, che svolge funzioni per il territorio dei Comuni di cui all'articolo 1, comma 1, può essere trasferito negli organici dei corrispondenti livelli della Regione Emilia-Romagna.
3. Nelle more della definizione delle procedure di trasferimento, comando o distacco del personale di cui al comma 2, sono adottati accordi tra le amministrazioni interessate per garantire continuità nelle prestazioni e nell'erogazione dei servizi.

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