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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 04 novembre 2009, n. 19

ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE FLUVIALE DEL TREBBIA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 186 del 4 novembre 2009

Art. 4
Zonizzazione
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione del Piano territoriale del Parco, l'area del Parco, individuata nella carta allegata alla presente legge, viene suddivisa in tre zone:
a) Zona B, di protezione generale: area ad elevata naturalità, non sempre in equilibrio a causa degli usi plurimi delle risorse naturali, articolata in due sottozone:
1. B1, area del sistema fluviale: comprende alveo e pertinenze del fiume Trebbia con ampio greto fluviale impostato sulla conoide del fiume con alveo attivo a rami anastomizzati; presenza di pozze e raschi, di terrazzi fluviali del greto consolidato, di foreste riparie, e delle morfologie tipiche delle confluenze nel fiume Po, con porzione di alveo a sabbioni; ospita numerosi habitat d'interesse comunitario: forme vegetazionali degli alvei fluviali: arbustiva pioniera e legnosa, erbacea, nitrofila annuale; vegetazione pioniera a sedum, praterie semiaride, formazioni riparie a pioppi e salici e lembi di ontaneti; la fauna ittica è caratterizzata da specie d'interesse comunitario e localmente rare, è sito di nidificazione, svernamento e rotta migratoria per avifauna di interesse conservazionistico (comunitario, regionale e locale) legata agli ambienti dei prati aridi, dei greti arbustati fluviali e delle zone umide temporanee;
2. B2, area del bosco di Croara: bosco maturo di latifoglie mesofile, ricadente nell'ambito del Physospermo-Quercetum petraeae, condizione relittuale nella fascia pedecollinare regionale; presenza di radure intercluse nel bosco;
b) Zona C, di protezione e di valorizzazione agro-ambientale: ospita principalmente aree agricole; presenti anche aree degradate da naturalizzare e l'area militare denominata "Polveriera di Gossolengo";
c) Zona D, comprendente il tessuto urbano e urbanizzabile: presenza marginale di aree urbane, con i piccoli centri di Rivalta e Cisiano di sotto, presenza di un Golf club all'interno della frazione Croara.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione del Piano territoriale del Parco, alle zone suddette si aggiunge, non ricompresa nel perimetro del Parco, l'Area Contigua, che interessa porzioni di territorio a prevalente uso agricolo. Nell'Area Contigua ricadono anche poli estrattivi e impianti per la lavorazione degli inerti. Si intendono inoltre appartenenti all'Area Contigua: le infrastrutture viabilistiche, statali, regionali, provinciali e comunali, con l'esclusione delle strade vicinali e arginali; sono in essa comprese inoltre le infrastrutture ferroviarie di attraversamento delle aree di parco, esistenti o previste da progetti già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, e, nel caso di infrastrutture sopraelevate sull'alveo, le strutture di sostegno, nonché le aree interessate da interventi di sistemazione e ammodernamento delle infrastrutture medesime.

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