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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 04 novembre 2009, n. 19

ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE FLUVIALE DEL TREBBIA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 23 dicembre 2011 n. 24

Art. 1
Istituzione del Parco regionale, finalità e obiettivi gestionali
1. Con la presente legge è istituito il Parco regionale fluviale del Trebbia. Il perimetro del Parco ricade nell'ambito territoriale dei Comuni di Calendasco, Gazzola, Gossolengo, Gragnano, Piacenza, Rivergaro, Rottofreno ed è individuato dalla carta allegata alla presente legge.
2. Le finalità istitutive del Parco sono:
a) conservazione della biodiversità, attraverso la tutela dell'insieme delle specie animali e vegetali, dei sistemi ecologici e degli habitat naturali e seminaturali;
b) tutela e ricostituzione degli equilibri idraulici e dei sistemi idrogeologici;
c) tutela e riqualificazione del paesaggio e dei valori storico-culturali del territorio;
d) recupero di aree marginali e di ambienti degradati;
e) applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare un'integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;
f) qualificazione e promozione delle attività economiche e dell'occupazione locale basate su un uso sostenibile delle risorse naturali;
g) realizzazione di programmi di studio e di ricerca scientifica, con particolare riguardo alla presenza e all'evoluzione degli ambienti naturali e delle specie animali e vegetali, della vita e dell'attività dell'uomo nel loro sviluppo storico;
h) valorizzazione del rapporto uomo-natura, anche mediante l'incentivazione di attività culturali, educative, del tempo libero collegate alla fruizione ambientale sostenibile.
3. Costituiscono obiettivi gestionali del Parco:
a) la ricerca scientifica in campo naturalistico, in particolare quella connessa alla conoscenza del patrimonio naturale, e la ricerca scientifica in campo storico ed archeologico;
b) il monitoraggio continuo delle componenti naturali presenti nell'area con particolare riferimento alle dinamiche vegetazionali ed allo stato di conservazione delle specie animali e vegetali;
c) la gestione dei siti della Rete Natura 2000 ricadenti all'interno del territorio del Parco;
d) il recupero dell'alveo del fiume e delle sue pertinenze ad una condizione di naturalità e funzionalità ecologica;
e) la tutela e la valorizzazione delle emergenze ambientali attraverso il mantenimento o il recupero delle attività tradizionali controllate e la promozione delle attività agricole eco-compatibili, tipiche e di qualità;
f) il monitoraggio costante delle popolazioni di fauna, con particolare riferimento alle specie potenzialmente dannose per l'agricoltura, per attuare sistemi per la prevenzione e la minimizzazione dei danni alla colture e per programmare gli eventuali interventi di controllo e contenimento numerico volti ad attenuare gli effetti delle popolazioni selvatiche sulle colture;
g) la razionalizzazione dell'attività estrattiva e la riqualificazione degli ambiti interessati dalle coltivazioni di cava, dagli impianti di trasformazione e dalla viabilità di servizio, al fine di recuperare progressivamente all'originaria naturalità le fasce di pertinenza fluviale;
h) la riqualificazione ambientale, naturalistica e paesaggistica dei luoghi degradati o dismessi da precedenti attività;
i) la promozione dello sviluppo sociale, economico e culturale delle popolazioni residenti;
j) la promozione della conoscenza della ricca e particolare storia naturale e antropica del fiume Trebbia e del territorio circostante, come elemento centrale delle politiche pubbliche e della fruizione diffusa;
k) la realizzazione di strutture per la divulgazione, l'informazione e l'educazione ambientale rivolte ai cittadini residenti ed ai visitatori;
l) la realizzazione e la manutenzione di percorsi per la fruizione responsabile e sostenibile;
m) la promozione di specifici accordi tra l'Ente di gestione e gli altri Enti locali al fine della semplificazione delle procedure autorizzative, in particolare per le attività delle aziende agricole presenti all'interno del territorio del Parco, ivi compresa la valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/CE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

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