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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 04 novembre 2009, n. 19

ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE FLUVIALE DEL TREBBIA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 23 dicembre 2011 n. 24

Art. 6
Norme di salvaguardia
1. Fermo quanto stabilito ai precedenti articoli 4 e 5, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione del Piano territoriale del Parco, fermi restando eventuali vincoli maggiormente restrittivi, si applicano, con riferimento alla zonizzazione, le norme di salvaguardia stabilite dal presente articolo.
2. Nella zona B suolo, sottosuolo, acque, vegetazione e fauna sono rigorosamente protetti e sono vietate le seguenti attività:
a) l'attività venatoria;
b) la circolazione motorizzata ad eccezione della circolazione funzionale allo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali e dei mezzi autorizzati;
c) le attività estrattive;
d) il sorvolo a bassa quota con mezzi aerei ed elicotteri, fatte salve le operazioni di soccorso ed emergenza;
e) l'accensione di fuochi;
f) il campeggio libero;
g) la bonifica delle zone umide;
h) l'immissione di specie alloctone;
i) l'eliminazione della vegetazione autoctona, se non finalizzata alla ricomposizione degli elementi naturali e alla sicurezza idraulica;
j) la modifica o l'alterazione del sistema idraulico sotterraneo;
k) la costruzione di nuove opere edilizie, gli ampliamenti degli edifici esistenti e l'esecuzione delle opere di trasformazione del territorio non specificatamente rivolte alla tutela dell'ambiente e del paesaggio;
l) fatto salvo quanto disposto dal comma 11, la realizzazione di nuove strade e piste nonché l'ampliamento di quelle esistenti, ad eccezione delle piste temporanee per la gestione idraulica e la protezione civile, per le quali è d'obbligo l'immediato ripristino dello stato dei luoghi al termine dell'utilizzo.
3. Nelle zone B valgono le seguenti norme:
a) nella zona B1 le opere in alveo e gli interventi idraulici sono ammessi esclusivamente sulla base di piani, programmi e progetti disposti dalle autorità preposte e nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela delle acque, sicurezza idraulica, salvaguardia delle caratteristiche naturali dell'alveo e mantenimento della varietà e molteplicità delle biocenosi fluviali e riparie;
b) nella zona B2 l'attività forestale è consentita compatibilmente con le esigenze di salvaguardia ambientale e comunque entro i limiti e le modalità previsti dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti;
c) nelle radure della zona B2 sono ammessi l'allevamento e il pascolo allo stato brado;
d) sul patrimonio edilizio esistente vengono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro scientifico nonché di restauro e risanamento conservativo secondo le definizioni di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'Allegato alla legge regionale 25 novembre 2002, n. 31 (Disciplina generale dell'edilizia), ivi compresi gli interventi per l'adeguamento alle norme vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, senza modifiche di destinazione d'uso tranne nei casi in cui siano strettamente finalizzate al sostegno delle attività agricole esistenti o alla gestione del Parco, fatte salve eventuali disposizioni più restrittive dettate dagli strumenti urbanistici di ciascun Comune interessato.
4. Nella zona C sono permesse le attività agricole, forestali, zootecniche ed altre attività compatibili con le finalità istitutive del Parco e sono vietate le seguenti attività:
a) l'attività venatoria;
b) le attività estrattive;
c) il sorvolo a bassa quota con mezzi aerei ed elicotteri, fatte salve le operazioni di soccorso ed emergenza;
d) il campeggio libero;
e) la bonifica delle zone umide;
f) la costruzione di nuove opere edilizie non funzionali all'esercizio delle attività agrituristiche e agro-forestali compatibili con la valorizzazione dei fini istitutivi del Parco.
5. Nella zona C sono ammesse le seguenti attività:
a) l'allevamento zootecnico, se funzionalmente connesso con l'attività agricola ed esclusivamente di tipo non intensivo, nel rispetto delle norme ambientali ed igienico-sanitarie vigenti;
b) lo spandimento dei reflui zootecnici, nel rispetto delle norme vigenti in materia;
c) sul patrimonio edilizio esistente, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro scientifico, di restauro e risanamento conservativo nonché quelli di ristrutturazione edilizia secondo le definizioni di cui alle lett. a), b), c), d) e f) dell'Allegato alla legge regionale n. 31 del 2002, ivi compresi gli interventi per l'adeguamento alle norme vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, anche con mutamento di destinazione d'uso, fatte salve eventuali disposizioni più restrittive dettate dagli strumenti urbanistici di ciascun Comune;
d) nuovi interventi edilizi funzionali all'esercizio delle attività agricole e delle attività connesse alla multifunzionalità delle aziende agricole ed alla differenziazione del reddito, purché compatibili con le finalità istitutive del Parco, qualora se ne dimostri il reale fabbisogno tramite un Piano di sviluppo aziendale, nel rispetto delle norme vigenti degli strumenti urbanistici comunali;
e) interventi di manutenzione, ammodernamento ed adeguamento igienico degli impianti tecnologici comunali.
6. In attesa del Piano territoriale del Parco, che definirà limiti e condizioni alle trasformazioni urbane, nelle zone D e in Area Contigua valgono le prescrizioni degli strumenti urbanistici dei Comuni interessati.
7. Nel periodo compreso tra l'istituzione del Parco e l'entrata in vigore del regolamento di settore di cui all'articolo 38 della legge regionale n. 6 del 2005, l'attività venatoria in Area Contigua è consentita esclusivamente sui terreni non ricompresi in istituti di protezione provinciali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge ed è disciplinata dal Piano Faunistico Venatorio provinciale e dai relativi calendari venatori, applicando le seguenti limitazioni:
a) per ogni stagione venatoria la caccia non potrà essere svolta successivamente al 31 dicembre, eccetto la caccia di selezione agli ungulati;
b) la caccia potrà essere svolta solo in tre giornate fisse a settimana individuate preventivamente dall'ATC interessato;
c) il territorio ricadente in Area Contigua contribuisce alla capienza complessiva dell'ATC con un numero di cacciatori determinato dal valore dell'indice di densità venatoria, individuato annualmente per l'ATC dalla Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria), ridotto di un decimo.
8. Fatte salve le disposizioni legislative vigenti in materia, nella zona C del Parco e nell'Area Contigua le manifestazioni cinofile di carattere nazionale e internazionale riconosciute dall'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana sono ammesse, ad esclusione del periodo dal 1 aprile e il 31 luglio di ogni anno, a condizione che tempi e modi di attuazione non contrastino con le finalità istitutive del Parco.
9. Sino all'approvazione del Piano Territoriale del Parco, nell'Area Contigua sono consentite le attività estrattive secondo quanto previsto e prescritto dalla pianificazione provinciale e comunale di settore, nel rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:
a) è consentito portare a termine le attività estrattive in atto sino ad esaurimento delle potenzialità pianificate;
b) per i comparti estrattivi con volumetrie residue inseriti nei poli di Piano comunale delle attività estrattive (PAE) per i quali non sia ancora stata conclusa la procedura di VIA, all'interno della conferenza di servizi di cui all'articolo 18, comma 6, della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale), dovrà essere acquisito il nulla-osta dell'Ente di gestione del Parco;
c) i nuovi strumenti di pianificazione settoriale e le loro varianti, prima della loro approvazione, sono sottoposti, ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale n. 6 del 2005, al parere di conformità dell'Ente di gestione del Parco.
10. Non è ammesso l'insediamento di nuovi impianti fissi di trasformazione di inerti nell'ambito del parco e nelle Aree Contigue. Gli impianti previsti dal PIAE vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, compresi gli impianti di produzione di conglomerati bituminosi e di calcestruzzi, sono ammessi in Area Contigua alle condizioni stabilite dal PIAE stesso. Al termine dell'attività, le aree occupate dagli impianti classificati quali non compatibili dal PIAE, nonché le porzioni incompatibili degli altri impianti, dovranno essere incluse in zona B del Parco. Nelle Aree Contigue e internamente ai poli estrattivi potranno essere utilizzate nuove attrezzature mobili, come definite dalla pianificazione di settore, collegate alle cave in esercizio, da smantellare ad esaurimento dell'attività.
11. E' fatta salva la viabilità di servizio agli impianti di trasformazione esistenti e alle attività di cava, compresa la viabilità demaniale lungo fiume, all'interno del territorio del Parco e nell'Area Contigua; non potranno essere attivati ulteriori collegamenti viabilistici salvo quelli finalizzati a limitare il disturbo all'ambiente e a ridurre il percorso dei mezzi adibiti al trasporto del materiale estratto, dalle cave ai cantieri. Tali nuovi tracciati sono sottoposti al nulla-osta di cui all'articolo 40 della legge regionale n. 6 del 2005 da parte dell'Ente di gestione del Parco e smantellati al termine dei lavori con il ripristino dei luoghi alle condizioni originarie. Al fine di ridurre l'impatto della viabilità in esercizio, in sede di rinnovo delle concessioni in essere al momento di entrata in vigore della presente legge, devono essere previsti interventi di riqualificazione attraverso la riduzione delle esistenti sezioni stradali e il ripristino delle fasce laterali.

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