LEGGE REGIONALE 02 marzo 2009, n. 2
TUTELA E SICUREZZA DEL LAVORO NEI CANTIERI EDILI E DI INGEGNERIA CIVILE
BOLLETTINO UFFICIALE n. 33 del 2 marzo 2009
Art. 4
Razionalizzazione dell'attività amministrativa
1. La Regione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e delle competenze del Comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 81 del 2008
, promuove la sottoscrizione di accordi con gli enti pubblici competenti in materia, finalizzati a razionalizzare e semplificare l'attività amministrativa, nonché a migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'attività di vigilanza e di controllo dei cantieri. A tal fine la Regione valorizza gli strumenti di collaborazione istituzionale di cui al Capo IV della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione).
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2. In particolare, gli accordi di cui al comma 1 sono finalizzati:
a) a semplificare, mediante sistemi informatici di acquisizione e di trasmissione dei dati, le procedure di rilascio o di ricevimento dei documenti, tra i quali quelli riguardanti la notifica preliminare e il titolo abilitativo edilizio, con cui i soggetti interessati possono adempiere agli obblighi previsti dalle disposizioni vigenti e, ove queste lo richiedano, possono attestare l'adempimento degli obblighi assicurativi e previdenziali, nonché il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza dei lavoratori e alla corresponsione delle retribuzioni;
b) a semplificare ed uniformare gli adempimenti documentali necessari ai fini dell'attività di vigilanza e controllo dei cantieri e delle imprese;
c) a semplificare l'attività di monitoraggio e vigilanza, mediante sistemi informatici di controllo e registrazione automatica delle presenze autorizzate nei cantieri, volti al riconoscimento dell'identità, dell'accesso e della permanenza nei cantieri degli addetti e dei lavoratori autorizzati;
d) ad incentivare le attività della polizia amministrativa locale di prevenzione e controllo in edilizia favorendone lo svolgimento secondo criteri di omogeneità, nonché ad incentivare le attività di supporto agli organi di vigilanza preposti alla verifica della sicurezza e regolarità del lavoro, ai sensi della legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza).