Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2009, n. 24

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012

BOLLETTINO UFFICIALE n. 223 del 24 dicembre 2009

Art. 12
Fondo per la conservazione della natura
1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla legge regionale 24 gennaio 1977, n. 2 (Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale - Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura - Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco) e nell'ambito dei capitoli sottoindicati ed afferenti alla U.P.B. 1.4.2.2.13500 - Parchi e riserve naturali, è disposto quanto segue:
a) per la dotazione del fondo regionale per la conservazione della natura istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 24 gennaio 1977, n. 2, è disposta un'autorizzazione di spesa, per l'esercizio 2010, di Euro 30.000,00 (Cap. 38050);
b) per l'attuazione di studi e ricerche per una migliore conservazione della natura, delle espressioni e degli equilibri ambientali di particolare pregio e significato, anche in collaborazione con l'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali, a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 2 del 1977, è disposta, per l'esercizio 2010, un'autorizzazione di spesa di Euro 44.021,43 (Cap. 38058);
c) per interventi volti alla tutela di esemplari arborei singoli o in gruppo di notevole pregio scientifico e monumentale ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 2 del 1977 è disposta, per l'esercizio 2010, un'autorizzazione di spesa di Euro 51.648,38 (Cap. 38070).

Espandi Indice