LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2009, n. 24
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012
Art. 51
Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico
1. L'interessato può richiedere alla struttura competente al rilascio delle concessioni relative alla gestione del demanio idrico il pagamento anticipato di più di una annualità dei canoni così come determinati dall'articolo 152 dalla legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) e dall'articolo 20 della legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali. Riforma del sistema regionale e locale) e successive deliberazioni. Qualora il canone sia determinato in misura inferiore alla somma fissata per la rinuncia ai diritti di credito relativi ad entrate non tributarie ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale n. 40 del 2001, tale anticipazione è obbligatoria. Nel caso in cui le annualità anticipate comportino il pagamento di una somma superiore ad Euro 2.000,00 è possibile richiedere lo scomputo di una somma pari al tasso di interesse legale vigente al momento del calcolo, moltiplicata per le annualità anticipate.
2. La quantificazione dell'indennizzo per uso abusivo del demanio idrico è effettuata con determinazione dirigenziale notificata all'occupante a seguito di accertamento della violazione e dell'entità dell'occupazione e del tipo di utilizzo, in base alla determinazione del canone prevista dalla normativa vigente, con una maggiorazione pari al 20% sull'importo così determinato.
3. Nell'ambito di accordi sostitutivi di provvedimenti concessori o comunque di semplificazione, le spese istruttorie per le nuove occupazioni, determinabili anche in via forfettaria, sono versate in un'unica soluzione al momento del versamento del canone.
4. Decorso inutilmente il termine per il pagamento del canone o dell'indennizzo, la Regione procede alla riscossione coattiva delle somme dovute con la procedura di ruolo prevista al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito).
Note del Redattore:
(La Corte costituzionale, con sentenza n. 8 del 12 gennaio 2011, pubblicata nella G.U. del 19 gennaio 2011, n. 3 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 35).