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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2009, n. 24

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 23 luglio 2010, n. 7

L.R. 23 luglio 2014, n. 21

Art. 54

(aggiunto comma 1 bis da art. 38 L.R. 23 luglio 2010, n. 7)

1. L' Azienda regionale per la navigazione interna (ARNI) è soppressa dalla data del 1 febbraio 2010 e le relative funzioni, comprese quelle conferite alla Regione Emilia-Romagna con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Sito esterno (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59 Sito esterno) potranno essere esercitate avvalendosi dell'Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO), subordinatamente alla sottoscrizione di apposite convenzioni. In particolare, la Regione Emilia-Romagna potrà avvalersi dell'AIPO per la progettazione e la realizzazione di opere di interesse della navigazione interna.
1. bis Per le opere e i lavori da realizzarsi nell'ambito dell'avvalimento di cui al comma 1, AIPO attuerà le relative procedure espropriative.
2. In attuazione dell'articolo 37 della legge regionale n. 9 del 2009, il commissario di cui al comma 3 del medesimo articolo provvede entro il 31 gennaio 2010 a curare la ricognizione del personale, dei beni patrimoniali e demaniali e dei rapporti attivi e passivi da trasferire alla Regione Emilia-Romagna. Dal 1 febbraio 2010 il commissario nominato a norma del citato articolo 37 assume le funzioni di commissario liquidatore e gestisce tutti i rapporti attivi e passivi in essere alla data di soppressione dell'ARNI, entro il termine previsto dallo stesso articolo 37, al termine del quale rende il conto della gestione liquidatoria. Il rendiconto del commissario liquidatore viene approvato dalla Giunta regionale che propone le conseguenti variazioni di bilancio necessarie all'iscrizione delle attività e passività derivanti dalla cessazione dell'ARNI. Alla corresponsione degli emolumenti spettanti al commissario liquidatore provvede con proprio atto la Giunta regionale.
3. I beni mobili e immobili di cui l'ARNI è titolare, all'atto della soppressione, sono trasferiti alla Regione Emilia-Romagna; di essi il commissario dispone la redazione di separati elenchi. Sulla base di tali elenchi verranno predisposti appositi verbali di consegna e trasferimento in proprietà che costituiranno titolo per la voltura e la trascrizione.
4. I diritti conseguenti alle azioni di società già appartenenti all'ARNI saranno esercitati dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato. Spetta all'Assemblea legislativa deliberare in merito alla continuazione del vincolo societario in presenza di modificazioni dello statuto o dell'atto costituivo di dette società.
5. Il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze dell'ARNI è trasferito, dalla data di soppressione di tale ente, alle dipendenze della Regione Emilia-Romagna. Il personale è inquadrato nell'organico della Giunta regionale nel rispetto della qualifica di appartenenza e, previo confronto con le organizzazioni sindacali, secondo i profili professionali previsti nell'ordinamento regionale. La Giunta regionale è autorizzata ad adeguare, ai fini dell'inquadramento, il tetto di spesa del personale e la propria dotazione organica; il precitato adeguamento dell'organico regionale avviene a fronte di contestuale riduzione delle risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni in materia di navigazione interna e non deve essere quindi computato in sede di verifica del rispetto dell'obiettivo di cui all'articolo 12, comma 4 della legge regionale 29 ottobre 2008, n. 17 (Misure straordinarie in materia di organizzazione). All'atto del trasferimento del personale dell'ARNI alla Regione Emilia-Romagna verranno acquisite anche le risorse correlate al salario accessorio e all'indennità di posizione dirigenziale incrementando le risorse regionali destinate a tali finalità, per i collaboratori ai sensi dell'articolo 15, comma 5 del C.C.N.L. 1 aprile 1999 e per i dirigenti ai sensi dell'articolo 26, comma 3 del C.C.N.L. 23 dicembre 1999.
6. Per lo svolgimento delle funzioni acquisite dall'ARNI, la Regione Emilia-Romagna, qualora si avvalga dell'AIPO ai sensi del comma 1, provvede al conseguente distacco del personale adibito alle stesse. Gli oneri del personale, in caso di distacco, sono a carico della Regione Emilia-Romagna, fatto salvo quanto diversamente concordato, in sede di convenzione, per quanto riguarda gli oneri economici derivanti dall'affidamento di incarichi di responsabilità dirigenziale e non dirigenziale da parte dell'Ente distaccatario.
7. Il personale trasferito conserva i diritti, compresa l'anzianità di servizio, inerenti il proprio rapporto di lavoro, maturati presso l'ARNI, ai sensi dell'articolo 2112, comma 1 del codice civile.
8. La Regione Emilia-Romagna applica al personale trasferito i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi decentrati integrativi vigenti presso l'ARNI, fino alla loro ridefinizione, con un accordo decentrato, che preveda modalità e termini per la loro omogeneizzazione con quelli applicabili al restante personale regionale.
9. Gli incarichi di responsabilità dirigenziale e non dirigenziale cessano alla data del trasferimento presso la Regione Emilia-Romagna. Ai dipendenti interessati è mantenuta l'erogazione mensile corrispondente alla retribuzione di posizione, nella forma di assegno ad personam, del compenso stabilito per l'espletamento dell'incarico fino alla scadenza naturale di questo e comunque per un periodo non superiore a un anno dal trasferimento. Se, prima di queste ultime scadenze, viene conferito, dalla Regione Emilia-Romagna o dall'ente distaccatario, un altro incarico con retribuzione di posizione inferiore a quella dell'incarico attribuito dall'ARNI, l' assegno ad personam di cui sopra è riconosciuto, fino al termine sopra indicato, in misura pari alla differenza d'importo tra il compenso già percepito e quello stabilito per l'espletamento del nuovo incarico.
10. I rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato e di lavoro autonomo, in essere con l'ARNI alla data di approvazione della presente legge, continuano fino al termine dell'incarico del Commissario di cui al comma 3 dell'articolo 37 della l.r. n. 9 del 2009, con conseguente adeguamento dei contratti di lavoro. La Regione subentra nei precitati rapporti di lavoro alla data di soppressione di ARNI, senza computare i dirigenti a tempo determinato ai fini del limite percentuale di cui all'articolo 18, comma 1 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna).
11. Nell'arco del periodo transitorio tra l'entrata in vigore della presente legge e il trasferimento del personale, gli incarichi di responsabilità dirigenziale e non dirigenziale, compresi proroghe e rinnovi, e la stipulazione di contratti di lavoro subordinati a tempo determinato o di lavoro autonomo sono effettuati dall'ARNI previo accordo con la Regione Emilia-Romagna.
12. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si fa fronte in sede di approvazione della legge di bilancio a norma di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).
13. Sono abrogati, a far data dal 1 febbraio 2010:
a) la legge regionale 14 gennaio 1989, n. 1 (Istituzione dell'Azienda regionale per la navigazione interna (ARNI));
b) i commi 2 e 3 dell'articolo 169 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale);

Note del Redattore:

(La Corte costituzionale, con sentenza n. 8 del 12 gennaio 2011, pubblicata nella G.U. del 19 gennaio 2011, n. 3 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 35).

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