LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2009, n. 24
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012
Art. 7
Sviluppo dei consorzi di garanzia collettiva fidi
1. Al fine di favorire lo sviluppo dei consorzi di garanzia collettiva fidi (di seguito denominati "confidi") di cui all'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici) convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e di promuoverne la trasformazione in intermediari finanziari vigilati, la Regione:
a) è autorizzata a concedere contributi ai confidi di 1° e 2° grado ad incremento del proprio patrimonio per la realizzazione dei piani presentati per l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), nonché al fine di favorire il mantenimento dei requisiti per l'iscrizione nel citato elenco speciale;
b) può autorizzare i confidi ad incrementare il proprio patrimonio anche mediante la rifinalizzazione di fondi già assegnati in gestione ai sensi delle misure agevolative previste nelle leggi, nei programmi e nei provvedimenti di settore.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono attribuite dalla Giunta regionale, con i criteri e le modalità fissate dalla Giunta medesima, a seguito di apposita richiesta, ai confidi che operano sull'intero territorio regionale, esclusivamente per consentirne l'iscrizione o il mantenimento nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993.
3. Le risorse trasferite a capitale sociale o fondo consortile costituiscono quote o azioni proprie dei confidi e sono soggette in particolare ai limiti ed ai vincoli stabiliti ai sensi dell'articolo 13, commi 18 e 33, ultimo periodo, del decreto legge n. 269 del 2003 convertito con modificazioni dalla legge n. 326 del 2003 .
4. Per le finalità di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo è disposta, per l'esercizio finanziario 2010, una autorizzazione di spesa a valere sul capitolo 23093 (nuova istituzione) afferente alla U.P.B. 1.3.2.3.8301 pari a Euro 10.000.000,00.
Note del Redattore:
(La Corte costituzionale, con sentenza n. 8 del 12 gennaio 2011, pubblicata nella G.U. del 19 gennaio 2011, n. 3 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 35).