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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2009, n. 24

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 23 luglio 2010, n. 7

L.R. 23 luglio 2014, n. 21

Art. 8

(aggiunto comma 2 bis e modificato comma 3 da art. 7 L.R. 23 luglio 2010, n. 7)

Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013 (Riproposizione per l'esercizio 2010)
1. Per assicurare il pieno raggiungimento degli obiettivi dell'attività I.1.1 Creazione di tecnopoli per la ricerca industriale e il trasferimento tecnologico, prevista nel programma operativo regionale FESR 2007-2013, la Regione è autorizzata a stanziare apposite risorse da utilizzare con le modalità e le medesime destinazioni contenute nel programma operativo stesso.
2. Per le finalità di cui al comma 1, sono trasferite all'esercizio 2010 le autorizzazioni di spesa disposte dall'articolo 30 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 9 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 e del bilancio pluriennale 2009-2011. Primo provvedimento generale di variazione) e riproposte per gli interventi previsti nei capitoli e per gli importi sottoindicati:
a) U.P.B. 1.3.2.3.8368 - Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013:
1) Cap. 23752 "Contributi a Università, Enti e Istituzioni di ricerca per la creazione di tecnopoli per la ricerca industriale e il trasferimento tecnologico - Finanziamento integrativo regionale al P.O.R. FESR 2007-2013"
Euro 14.484.659,00
2) Cap. 23754 "Contributi a Enti locali per la creazione di tecnopoli per la ricerca industriale e il trasferimento tecnologico - Finanziamento integrativo regionale al P.O.R. FESR 2007-2013"
Euro 5.065.341,00
b) U.P.B. 1.3.2.3.8369 - Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013 - Risorse statali:
1) Cap. 23756 "Contributi a Università ed Enti e Istituzioni di ricerca per la creazione di tecnopoli per la ricerca industriale e il trasferimento tecnologico - Finanziamento integrativo regionale al P.O.R. FESR 2007-2013 - Mezzi statali"
Euro 1.478.902,00.
2 bis. Per assicurare il pieno raggiungimento degli obiettivi dell'attività I.2.1. Sostegno allo start-up di nuove imprese innovative, prevista nel programma operativo regionale FESR 2007/2013, la Regione è autorizzata a stanziare apposite risorse da utilizzare con le modalità e le medesime destinazioni contenute nel programma operativo stesso. A tal fine è disposta la seguente autorizzazione di spesa:
a) U.P.B. 1.3.2.3.8369 - Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013 - Risorse statali
Cap. 23758 "Contributi a imprese per investimenti relativi alla realizzazione di programmi di ricerca industriale collaborativa e sviluppo sperimentale e per l'avvio di nuove imprese innovative Finanziamento integrativo regionale al Programma Operativo 2007-2013"
Esercizio 2010: Euro 2.000.000,00.
3. Al fine di consentire l'ottimizzazione della gestione degli interventi finanziati con le risorse di cui ai commi 2 e 2 bis del presente articolo, la Giunta regionale è autorizzata, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari del bilancio, ad apportare, per l'esercizio 2010, ove necessario, con proprio atto, variazioni compensative agli stanziamenti di competenza e di cassa fra capitoli di spesa appartenenti alla medesima unità previsionale di base. Tali provvedimenti di variazione possono disporre altresì l'eventuale modifica e/o istituzione di nuovi capitoli di spesa, nell'ambito delle unità previsionali di base di cui ai commi 2 e 2 bis.

Note del Redattore:

(La Corte costituzionale, con sentenza n. 8 del 12 gennaio 2011, pubblicata nella G.U. del 19 gennaio 2011, n. 3 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 35).

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