LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2009, n. 24
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 19
Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale
1. Per la realizzazione di interventi di sistemazioni idrauliche e relativa manutenzione nei corsi d'acqua di competenza regionale è disposta, per l'esercizio 2010, un'autorizzazione di spesa di Euro 500.000,00 a valere sul Capitolo 39220 "Interventi di sistemazione idrografica superficiale e relativa manutenzione (L.R. 6 luglio 1974, n. 27)" afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14500 - Interventi di sistemazione idraulica e ambientale.
Note del Redattore:
(La Corte costituzionale, con sentenza n. 8 del 12 gennaio 2011, pubblicata nella G.U. del 19 gennaio 2011, n. 3 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 35).