LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2009, n. 26
DISCIPLINA E INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE IN EMILIA-ROMAGNA
Art. 8
(sostituito comma 2 da art. 6 L.R. 22 ottobre 2018, n. 14)
Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine la Giunta regionale, trascorsi due anni dall'entrata in vigore della legge e con successiva periodicità biennale, presenta alla Commissione assembleare competente una relazione sui seguenti aspetti:
a) lo stato di attuazione degli interventi previsti dagli articoli 5 e 6, evidenziando i risultati raggiunti e le eventuali criticità riscontrate;
b) le tipologie dei soggetti beneficiari, le risorse stanziate ed erogate per i contributi di cui all'articolo 5.
2. Le competenti strutture dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale si raccordano per la migliore realizzazione del monitoraggio e della valutazione della presente legge.