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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2009, n. 27

PROMOZIONE, ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E DI EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITÀ

BOLLETTINO UFFICIALE n. 227 del 29 dicembre 2009

Art. 8
Attuazione del programma regionale INFEAS
1. Alla realizzazione di quanto previsto dalla presente legge la Regione provvede direttamente per quanto attiene a:
a) attività di informazione, documentazione, comunicazione, formazione ed educazione alla sostenibilità di valenza regionale, interregionale e sovraregionale individuate nel programma regionale INFEAS di cui all'articolo 3, anche avvalendosi dei CEAS e con il supporto degli istituti scolastici di cui all'articolo 2, comma 7;
b) supporto all'elaborazione e alla gestione dei programmi provinciali INFEAS di cui all'articolo 3;
c) relazione sullo stato dell'ambiente e della sostenibilità della Regione Emilia-Romagna di cui all'articolo 6;
d) organizzazione, promozione e realizzazione di attività didattiche volte alla formazione ed alla qualificazione professionale degli operatori di educazione alla sostenibilità di cui all'articolo 4.
2. La Regione provvede altresì alla realizzazione di quanto previsto dalla presente legge mediante concessione di contributi finanziari a:
a) enti locali e altri soggetti che abbiano istituito CEAS riconosciuti dalla Regione, per la realizzazione di attività di informazione, documentazione, comunicazione, formazione ed educazione alla sostenibilità individuate nel programma regionale INFEAS;
b) enti locali e altri soggetti che abbiano istituito CEAS riconosciuti dalla Regione, per la realizzazione, la qualificazione e il potenziamento dei CEAS stessi;
c) scuole e istituti scolastici di ogni ordine e grado, per la promozione di attività di educazione alla sostenibilità individuate dal programma regionale INFEAS e dai programmi provinciali INFEAS.
3. La misura dei contributi finanziari di cui al comma 2 è stabilita nei singoli atti di attuazione del programma regionale INFEAS.

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