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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 31 marzo 2009, n. 4

DISCIPLINA DELL'AGRITURISMO E DELLA MULTIFUNZIONALITÀ DELLE AZIENDE AGRICOLE (1)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 269 del 31 luglio 2020

Art. 12
Accessibilità alle strutture
1. La conformità degli edifici adibiti ad agriturismo alle norme in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche è assicurata con opere provvisionali rispondenti alla vigente normativa tecnica e compatibili con le caratteristiche di ruralità degli edifici.
2. Al fine di garantire alle persone disabili la fruizione delle strutture e dei servizi connessi alle attività agrituristiche, devono comunque essere garantiti i requisiti di accessibilità ad almeno una camera con relativo bagno nell'ambito della ricettività ed alla sala ristorazione e ad un bagno quando è prevista l'attività di somministrazione di pasti e bevande.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 7 dell' art. 2 L.R. 29 dicembre 2009 n. 27 , le fattorie didattiche di cui alla presente legge sono chiamate a partecipare al sistema regionale INFEAS .

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