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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 31 marzo 2009, n. 4

DISCIPLINA DELL'AGRITURISMO E DELLA MULTIFUNZIONALITÀ DELLE AZIENDE AGRICOLE (1)

Art. 2
Funzioni della Regione, delle Province, delle Comunità montane e dei Comuni
1. La Regione, ai sensi della legge regionale 15 maggio 1997, n. 15 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34), in materia di agriturismo svolge funzioni normative, di programmazione, indirizzo e coordinamento.
2. La Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente, con apposito atto specifica, in applicazione della presente legge, i criteri necessari per l'esercizio dell'attività agrituristica, le modalità di svolgimento della stessa nonché le procedure amministrative e di controllo applicabili.
3. Le Province e le Comunità montane, ai sensi della legge regionale n. 15 del 1997, articolo 3, esercitano funzioni amministrative e di controllo sulle attività agricole svolte dalle aziende agrituristiche sui territori di loro competenza.
4. Le Province, in particolare, concedono l'abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica, rilasciano il certificato relativo al rapporto di connessione con l'attività agricola, detengono l'elenco degli operatori agrituristici ed esercitano le funzioni amministrative relative alla denuncia dei prezzi e alle rilevazioni statistiche riguardanti la consistenza della ricettività ed il movimento turistico. Le Province possono costituire commissioni consultive al fine di valutare e monitorare l'andamento dell'offerta turistica rurale.
5. I Comuni svolgono funzioni amministrative e di controllo relativamente allo svolgimento dell'attività agrituristica.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 7 dell'art. 2 L.R. 29 dicembre 2009 n. 27 , le fattorie didattiche di cui alla presente legge sono chiamate a partecipare al sistema regionale INFEAS .

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