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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 31 marzo 2009, n. 4

DISCIPLINA DELL'AGRITURISMO E DELLA MULTIFUNZIONALITÀ DELLE AZIENDE AGRICOLE (1)

Art. 20
Sanzioni
1. Chiunque svolge attività agrituristica o di Ospitalità rurale familiare oppure si fregia del marchio agriturismo, senza aver presentato la necessaria dichiarazione di inizio attività è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.000,00 a Euro 6.000,00. In tal caso, oltre alla sanzione pecuniaria, il Comune dispone il divieto di prosecuzione dell'attività.
2. Chiunque non espone al pubblico il marchio dell'agriturismo, non rispetta i periodi di apertura dell'azienda agrituristica o non espone il listino prezzi è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 250,00 a Euro 1.500,00.
3. Chiunque non mantiene in essere un'attività agricola con volumi almeno pari a quelli attestati nella certificazione relativa al rapporto di connessione, senza le opportune comunicazioni di variazione, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 500,00 a Euro 3.000,00.
4. Chiunque non rispetta i limiti e le modalità di esercizio dell'attività agrituristica previsti dalla presente legge è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 400,00 a Euro 2.400,00.
5. In caso di reiterate violazioni alla presente legge, il Comune può provvedere alla sospensione temporanea dell'attività da tre a sei mesi.
6. Per l'accertamento, la contestazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).
7. L'ente competente all'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 4 è il Comune.
8. L'ente competente all'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 3 è la Provincia.
9. Ogni altra violazione alle prescrizioni stabilite dal Titolo I della presente legge o dagli atti della Giunta regionale è punita dal Comune, dalla Provincia e dalla Comunità montana con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 250,00 a Euro 1.500,00.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 7 dell'art. 2 L.R. 29 dicembre 2009 n. 27 , le fattorie didattiche di cui alla presente legge sono chiamate a partecipare al sistema regionale INFEAS .

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