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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 31 marzo 2009, n. 4

DISCIPLINA DELL'AGRITURISMO E DELLA MULTIFUNZIONALITÀ DELLE AZIENDE AGRICOLE (1)

Art. 21
Attività connesse
1. Per le finalità di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 Sito esterno (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57 Sito esterno), articolo 15, i Comuni, le Province, le Comunità montane ed altri enti pubblici possono istituire elenchi di imprese agricole cui affidare attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico nonché a promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio.
2. Gli enti e le amministrazioni di cui al comma 1 della presente legge possono individuare quali soggetti con cui convenzionarsi anche le imprese agrituristiche per le attività tipicamente gestite dagli operatori agrituristici. Ogni impresa può richiedere di essere iscritta per le attività per cui possiede professionalità e attrezzature adeguate, a norma delle disposizioni vigenti.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 7 dell'art. 2 L.R. 29 dicembre 2009 n. 27 , le fattorie didattiche di cui alla presente legge sono chiamate a partecipare al sistema regionale INFEAS .

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