Espandi Indice

Documento vigente: Testo Coordinato

Share

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2009, n. 4

DISCIPLINA DELL'AGRITURISMO E DELLA MULTIFUNZIONALITÀ DELLE AZIENDE AGRICOLE (1)

TITOLO II
FATTORIE DIDATTICHE
Art. 22
Definizione di fattoria didattica
1. La Regione, nell'ambito delle attività di orientamento dei consumi e di educazione alimentare, così come previsto dalla legge regionale 4 novembre 2002, n. 29 (Norme per l'orientamento dei consumi e l'educazione alimentare e per la qualificazione dei servizi di ristorazione collettiva), articolo 2, comma 1, lettera d), riconosce come fattorie didattiche le imprese agricole singole o associate, che svolgono oltre alle tradizionali attività agricole, anche attività educative rivolte ai diversi cicli di istruzione scolastica e alle altre tipologie di utenze, finalizzate:
a) alla conoscenza del territorio rurale, dell'agricoltura e dei suoi prodotti ed in generale del legame esistente fra alimentazione e patrimonio storico-culturale;
b) all'educazione al consumo consapevole attraverso la comprensione delle relazioni esistenti fra produzione, consumi alimentari ed ambiente, nella prospettiva di uno sviluppo sostenibile;
c) alla conoscenza dei cicli biologici animali e vegetali e dei processi di produzione, trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli locali in relazione alle attività agricole praticate in azienda.
2. Le fattorie didattiche realizzano, di norma, le loro attività nell'arco di un'unica giornata ed utilizzano metodologie di apprendimento attivo nei locali ove si svolgono le attività produttive, in spazi agricoli aperti nonché in ambienti appositamente allestiti.
3. La Giunta regionale, con apposito atto, definisce i criteri ed i requisiti necessari per l'esercizio dell'attività di fattoria didattica, nonché le procedure amministrative e di controllo applicabili.
4. Le fattorie didattiche che offrono anche la somministrazione di pasti o il pernottamento devono ottemperare a tutti gli obblighi previsti al Titolo I della presente legge in materia di agriturismo.
Art. 23
Offerta formativa
1. L'offerta formativa della fattoria didattica deve essere coerente con l'orientamento produttivo aziendale e rispondere ai criteri fissati dalla Giunta regionale.
2. L'offerta formativa proposta di cui al comma 1 è approvata dalla Provincia competente per territorio, cui spetta l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di orientamento dei consumi alimentari, ai sensi della legge regionale n. 15 del 1997, articolo 3, comma 2, entro il termine massimo di novanta giorni dalla data di ricezione da parte dell'ente. Decorso tale termine senza che la Provincia si sia espressa, l'offerta formativa s'intende approvata.
3. L'operatore che esercita l'attività didattica, prima della visita in azienda, deve concordare con i docenti o gli accompagnatori gli obiettivi educativi da raggiungere, in coerenza con la programmazione didattica della scuola interessata, con le potenzialità dell'azienda e con le valenze territoriali ed ambientali. Deve concordare inoltre la durata del programma educativo e la relativa tariffa.
Art. 24
Formazione per il sistema "Fattorie didattiche"
1. Lo svolgimento di attività di fattoria didattica è consentito a chi ha frequentato il corso di formazione per operatore di fattoria didattica, con verifica dell'apprendimento.
2. La Giunta regionale, in applicazione della legge regionale n. 12 del 2003, promuove azioni formative e di aggiornamento rivolte agli operatori delle fattorie didattiche nonché a docenti interessati che intervengono nelle iniziative didattiche.
3. Gli organismi pubblici e privati erogatori di servizi di formazione professionale gestiscono i corsi con il coordinamento delle Province.
4. Qualora l'attività agricola sia esercitata in forma societaria il possesso dei requisiti di professionalità è richiesto in capo al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività didattica.
Art. 25
Iscrizione all'elenco provinciale ed attività di controllo
1. Gli imprenditori agricoli che intendono esercitare nella propria azienda l'attività di fattoria didattica devono fare richiesta alla Provincia competente per territorio ed essere iscritti nell'apposita sezione dell'elenco provinciale degli operatori di fattoria didattica di cui all'articolo 30.
2. L'iscrizione è effettuata dalla Provincia previa approvazione dell'offerta formativa di cui all'articolo 23, comma 2, ed a seguito dei necessari controlli.
3. Le Province trasmettono copia degli elenchi o dei relativi aggiornamenti alla Regione.
4. Le Province, al fine di verificare il mantenimento dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'elenco provinciale, provvedono altresì ad effettuare controlli periodici con cadenza almeno triennale presso le fattorie didattiche.
Art. 26
Dichiarazione di inizio attività di fattoria didattica
1. Gli imprenditori agricoli che intendono esercitare attività di fattoria didattica devono presentare dichiarazione di inizio attività, ai sensi della legge n. 241 del 1990 Sito esterno, articolo 19, al Comune presso cui ha sede l'azienda, attestante tra l'altro il possesso dei requisiti igienico-sanitari previsti.
2. Alla dichiarazione di cui al comma 1 dovranno essere allegati i documenti indicati nell'atto di cui all'articolo 22, comma 3, della presente legge, nonché specifica dichiarazione attestante l'iscrizione all'elenco provinciale degli operatori di fattoria didattica, fermo restando l'eventuale acquisizione d'ufficio da parte del Comune della documentazione detenuta da altre pubbliche amministrazioni per il completamento dell'istruttoria.
3. Non possono esercitare l'attività di fattoria didattica, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, coloro che non siano in possesso dei requisiti morali previsti dalla legge n. 96 del 2006 Sito esterno per l'esercizio dell'attività agrituristica, articolo 6, comma 1.
Art. 27
Logo identificativo
1. Le fattorie didattiche sono tenute ad utilizzare un logo identificativo approvato dalla Regione.
2. Il logo identificativo è riportato su tutto il materiale informativo, illustrativo e segnaletico della fattoria didattica, secondo limiti e modalità di utilizzo fissate dalla Giunta regionale.
Art. 28
Requisiti strutturali
1. Nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente in materia igienico-sanitaria, di ricettività ed ospitalità e di sicurezza, le fattorie utilizzano per le attività didattiche locali e beni strumentali dell'azienda agricola.
2. Le fattorie didattiche devono garantire un'organizzazione ed una strutturazione aziendale adeguata in funzione del numero dei partecipanti e degli operatori presenti in azienda.
3. Le fattorie didattiche devono inoltre assicurare, se richiesto dalla tipologia del percorso formativo, la presenza di locali o ambienti coperti attrezzati per lo svolgimento delle attività educative da adibire anche ad eventuale sala ristoro.
4. L'operatore di fattoria didattica individua gli ambienti aziendali e le attrezzature agricole che rappresentano un pericolo per i fruitori delle attività, vietandone l'accesso al pubblico ed utilizzando adeguata segnalazione.
5. I requisiti dei locali destinati all'esercizio dell'attività di fattoria didattica sono definiti dalla Giunta regionale, tenuto conto delle particolari caratteristiche del sistema insediativo rurale e di quelle architettoniche di cui alla legge regionale n. 20 del 2000, nonché in relazione alle dimensioni dell'attività.
6. La conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche è assicurata con opere provvisionali.
7. Le fattorie didattiche per la semplice preparazione di assaggi, spuntini o merende legati allo svolgimento dell'offerta formativa possono utilizzare la cucina domestica.
8. La Regione, nel quadro delle azioni e degli interventi previsti dalla normativa comunitaria in materia di sviluppo rurale, concede contributi alle imprese agricole per la predisposizione e l'allestimento dei locali e degli spazi funzionali allo svolgimento dell'attività didattica.
Art. 29
Sanzioni
1. Chiunque svolge attività di fattoria didattica senza aver presentato la dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 26 della presente legge è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.000,00 a Euro 6.000,00. In tal caso, oltre alla sanzione pecuniaria, il Comune dispone il divieto di prosecuzione dell'attività.
2. Chiunque svolge l'attività di fattoria didattica senza la necessaria iscrizione all'elenco provinciale o esercita attività non conformi all'offerta formativa approvata ai sensi dell'articolo 23 della presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.000,00 a Euro 6.000,00.
3. Chiunque utilizza impropriamente il logo identificativo delle fattorie didattiche senza essere iscritto all'elenco provinciale o non rispetta i limiti definiti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della presente legge è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 250,00 a Euro 1.500,00.
4. Chiunque esercita in una fattoria didattica attività non conformi all'offerta formativa approvata ai sensi dell'articolo 23 della presente legge è soggetto, altresì, alla cancellazione dall'elenco provinciale.
5. Ogni altra violazione alle prescrizioni stabilite dal presente titolo II o dagli atti della Giunta regionale è punita con sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 250,00 a Euro 1.500,00.
6. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo si applicano le disposizioni previste dalla legge regionale n. 21 del 1984.
7. L'ente competente all'irrogazione delle sanzioni previste ai commi 2 e 3 del presente articolo è la Provincia.
8. L'ente competente all'irrogazione delle sanzioni previste al comma 1 del presente articolo è il Comune.
9. Per quanto concerne le sanzioni richiamate al comma 5, la competenza dell'ente è individuata in relazione ai contenuti delle disposizioni violate.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 7 dell'art. 2 L.R. 29 dicembre 2009 n. 27 , le fattorie didattiche di cui alla presente legge sono chiamate a partecipare al sistema regionale INFEAS .

Espandi Indice