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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 31 marzo 2009, n. 4

DISCIPLINA DELL'AGRITURISMO E DELLA MULTIFUNZIONALITÀ DELLE AZIENDE AGRICOLE (1)

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 31
Dichiarazione di inizio attività per attività agrituristiche ed attività di fattoria didattica
1. Gli imprenditori agricoli, regolarmente iscritti alle sezioni di operatore agrituristico e di fattoria didattica dell'elenco provinciale di cui all'articolo 30, che intendano avviare entrambe le attività possono presentare al Comune in cui ha sede l'azienda una unica dichiarazione di inizio attività corredata dalla necessaria documentazione.
Art. 32
Fondi delle aziende agrituristiche e delle fattorie didattiche sottratti all'attività venatoria
1. Per esigenze di tutela e salvaguardia dell'incolumità degli ospiti delle aziende agrituristiche e delle fattorie didattiche, i titolari dell'impresa agricola possono richiedere alla Provincia l'istituzione del divieto di caccia nel proprio fondo rustico, secondo le modalità di cui legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria), articolo 15.
2. La Provincia competente si pronuncia sulla richiesta valutando le situazioni di potenziale rischio e l'interesse sociale connesso al divieto, che può essere istituito anche solo su parte del fondo.
Art. 33
Comunicazione e diffusione dei dati contenuti negli elenchi provinciali e di ulteriori dati in materia di ricettività
1. I dati relativi ai soggetti iscritti nell'elenco previsto all'articolo 30, comma 1, sono costituiti da quelli riguardanti ciascuna impresa agrituristica e fattoria didattica presente sul territorio provinciale ed in particolare: i nominativi o la denominazione o ragione sociale, la sede, gli indirizzi anche telematici forniti dagli interessati, la consistenza aziendale, la tipologia dei servizi offerti, i nominativi di eventuali referenti agrituristici e didattici.
2. Per le finalità previste dalla presente legge, per il monitoraggio a fini statistici, per la promozione e valorizzazione del territorio e del turismo regionale, nei limiti delle competenze attribuite a ciascun ente, i dati di cui al comma 1 ed i dati relativi alla denuncia dei prezzi ed alle rilevazioni statistiche riguardanti la consistenza della recettività ed il movimento turistico sono comunicati alla Regione da Province, Comunità montane e Comuni anche per via telematica.
3. Per le finalità previste dalla presente legge, i dati di cui ai commi 1 e 2 possono essere oggetto di comunicazione, anche mediante interconnessione, tra Regione, Province, Comunità montane e Comuni, attraverso i sistemi informativi di ciascun ente richiamati nella presente legge o utilizzati per il compimento di attività istruttorie.
4. Per le finalità della presente legge, la Regione può istituire una banca dati contenente i dati di cui ai commi 1 e 2 che possono essere comunicati, anche mediante interconnessione, alle Province, ai Comuni ed alle Comunità montane, secondo modalità d'accesso stabilite dalla Regione medesima.
5. Per le medesime finalità indicate al comma 2, la Giunta regionale può diffondere, anche per via telematica, i dati di cui al comma 1, riferiti ai soggetti iscritti negli elenchi provinciali, in osservanza dei principi di necessità e non eccedenza.
Art. 34
Disposizioni attuative e procedimentali
1. Le imprese agrituristiche che all'entrata in vigore della presente legge sono titolari di una autorizzazione comunale di cui alla legge regionale 28 giugno 1994, n. 26 (Norme per l'esercizio dell'agriturismo e del turismo rurale ed interventi per la loro promozione - Abrogazione della L.R. 11 marzo 1987, n. 8), o di una comunicazione di inizio attività rilasciata ai sensi della legge n. 96 del 2006 Sito esterno, non sospesa o revocata dal Comune, sono iscritte d'ufficio nell'elenco provinciale degli operatori agrituristici con le tipologie di servizio ed i volumi di attività già autorizzati.
2. Le imprese iscritte d'ufficio devono provvedere a comunicare i dati autorizzativi e di rilevazione entro venti giorni dalla richiesta della Provincia, pena l'applicazione della sanzione richiamata all'articolo 20, comma 9, della presente legge.
3. Le imprese cancellate devono sospendere l'attività agrituristica ed eventualmente presentare una nuova dichiarazione di inizio attività ai sensi della presente legge.
4. Le autorizzazioni comunali e le denunce/comunicazioni di inizio attività in essere all'entrata in vigore della presente legge conservano la loro validità e possono essere modificate, su richiesta del titolare dell'azienda agrituristica, nei limiti delle disposizioni di cui alla presente legge.
5. I corsi per operatore agrituristico di cui alla legge regionale n. 26 del 1994 ed i corsi per operatore di fattoria didattica già frequentati alla data di entrata in vigore della presente legge sono considerati validi per le finalità di cui agli articoli 9 e 24 della presente legge.
6. Per quanto attiene la classificazione delle aziende agrituristiche fino alla data di approvazione dei criteri da parte della Giunta regionale, previsti all'articolo 2, comma 2, della presente legge si applica, per quanto compatibile, la disciplina vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.
7. Gli imprenditori agricoli titolari di fattorie didattiche accreditate alla data di entrata in vigore della presente legge conformemente alla deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 84 del 24 ottobre 2006 (Attuazione della legge regionale 4 novembre 2003, n. 29, articolo 3. Approvazione del programma per l'orientamento dei consumi e l'educazione alimentare. Triennio 2006/2008), sono iscritti d'ufficio all'elenco provinciale degli operatori di fattorie didattiche.
8. Le fattorie didattiche già accreditate che non rispettino i requisiti strutturali di cui all'articolo 28 della presente legge o non siano in possesso dei necessari requisiti igienico-sanitari cui è assoggettato l'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 26 della presente legge, provvedono all'adeguamento entro il termine massimo di due anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 35
Abrogazioni e disposizioni transitorie
1. La legge regionale n. 26 del 1994 ed il regolamento regionale 3 maggio 1996, n. 11 (Regolamento regionale relativo agli edifici e ai servizi di turismo rurale in applicazione dell'articolo 20, comma 3, della L.R. 28 giugno 1994, n. 26), sono abrogati.
2. Fino all'adozione degli atti di Giunta regionale, di cui agli articoli 2 e 22 della presente legge, continuano ad applicarsi, per quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2002, n. 2706 recante "L.R. 26/94 - Approvazione programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione delle aree rurali - biennio 2002/2003. Riparto a Comunità montane risorse esercizio 2002", ratificata con deliberazione del Consiglio regionale del 12 febbraio 2003 n. 456, e di cui alla deliberazione dell'Assemblea regionale n. 84 del 2006.
Art. 36
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione fa fronte con l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma dell'articolo 37, della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 7 dell'art. 2 L.R. 29 dicembre 2009 n. 27 , le fattorie didattiche di cui alla presente legge sono chiamate a partecipare al sistema regionale INFEAS .

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