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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato21/12/2017
2. Testo Coordinato26/07/2013

Data di pubblicazione della legge modificante : 31/07/2020

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 31 marzo 2009, n. 4

DISCIPLINA DELL'AGRITURISMO E DELLA MULTIFUNZIONALITÀ DELLE AZIENDE AGRICOLE (1)

TITOLO I
AGRITURISMO ED ATTIVITÀ CONNESSE
Art. 2
Funzioni della Regione, delle Province, delle Comunità montane e dei Comuni
1. La Regione, ai sensi della legge regionale 15 maggio 1997, n. 15 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34), in materia di agriturismo svolge funzioni normative, di programmazione, indirizzo e coordinamento.
2. La Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente, con apposito atto specifica, in applicazione della presente legge, i criteri necessari per l'esercizio dell'attività agrituristica, le modalità di svolgimento della stessa nonché le procedure amministrative e di controllo applicabili.
3. Le Province e le Comunità montane, ai sensi della legge regionale n. 15 del 1997, articolo 3, esercitano funzioni amministrative e di controllo sulle attività agricole svolte dalle aziende agrituristiche sui territori di loro competenza.
4. Le Province, in particolare, concedono l'abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica, rilasciano il certificato relativo al rapporto di connessione con l'attività agricola, detengono l'elenco degli operatori agrituristici ed esercitano le funzioni amministrative relative alla denuncia dei prezzi e alle rilevazioni statistiche riguardanti la consistenza della ricettività ed il movimento turistico. Le Province possono costituire commissioni consultive al fine di valutare e monitorare l'andamento dell'offerta turistica rurale.
5. I Comuni svolgono funzioni amministrative e di controllo relativamente allo svolgimento dell'attività agrituristica.
Art. 3
Definizione di attività agrituristica
1. Per attività agrituristiche si intendono esclusivamente le attività di ricezione ed ospitalità esercitate in azienda dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone oppure associati fra loro, in rapporto di connessione con le attività agricole di coltivazione, allevamento e silvicoltura.
2. Rientrano nell'agriturismo e sono assoggettate alle prescrizioni di cui alla presente legge le seguenti attività, anche se svolte disgiuntamente:
a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti attrezzati destinati alla sosta;
b) somministrare pasti e bevande;
c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali trasformati in prodotti enogastronomici ivi inclusa la mescita dei vini;
d) organizzare attività ricreative, culturali, sociali, didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo, anche in convenzione con enti pubblici, finalizzate alla valorizzazione del territorio, delle attività e del patrimonio rurale.
3. Ai fini dell'applicazione della normativa relativa alle attività svolte da cooperative sociali iscritte alla sezione B) dell'Albo regionale istituito ai sensi della legge regionale 4 febbraio 1994, n. 7 (Norme per la promozione e per lo sviluppo della cooperazione sociale, attuazione della Legge 8 novembre 1991, n. 381 Sito esterno), nell'ambito dell'attività agricola rientra anche l'attività agrituristica.
4. Possono essere addetti all'attività agrituristica l'imprenditore agricolo ed i suoi familiari, ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, nonché tutti i lavoratori dipendenti regolarmente assunti dall'impresa agricola.
5. E' altresì ammesso l'utilizzo di lavoratori esterni all'impresa, liberi professionisti, artigiani o artisti, solo per attività occasionali di intrattenimento degli ospiti strettamente legate alla valorizzazione di eventi culturali, sportivi ed ambientali del patrimonio rurale locale e per l'animazione territoriale o per le attività e servizi complementari all'agriturismo.
Art. 4
Connessione e complementarietà con l'attività agricola
1. La connessione dell'attività agrituristica rispetto a quella agricola, che deve rimanere prevalente, viene calcolata in tempo di lavoro.
2. Il carattere di prevalenza si intende realizzato quando le giornate di lavoro da impiegare nell'attività agricola sono superiori a quelle calcolate per svolgere l'attività agrituristica.
3. La determinazione delle giornate di lavoro deve tener conto di situazioni di particolare disagio operativo in relazione alle caratteristiche del territorio e alle condizioni socio-economiche della zona, nonché delle tecniche colturali adottate stabilmente dall'imprenditore agricolo.
Art. 5
Ospitalità
1. L'ospitalità è ammessa nel numero massimo di dodici camere ammobiliate nei fabbricati adibiti all'attività agrituristica e fino ad un massimo di otto piazzole in spazi aperti.
2. I limiti di cui al comma 1 del presente articolo sono elevati a diciotto camere e quindici piazzole nei parchi nazionali, nelle aree protette e nei siti della Rete Natura 2000 di cui al titolo III della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000), nonché nei territori delle Comunità montane o delle Unioni di Comuni montani.
3. Nel rispetto delle norme igienico-sanitarie in ordine alla metratura minima di superficie delle camere, non possono essere previsti mediamente più di tre posti letto per singola camera ammobiliata.
4. L'impresa agrituristica che da almeno tre anni aderisce ad un Club di eccellenza, di cui all'articolo 17 della presente legge, può derogare ai limiti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo fino ad un massimo di ulteriori cinque camere.
5. Le camere, nei limiti di quanto previsto ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo e nel rispetto dell'articolo 11, commi 1 e 4, della presente legge, possono essere organizzate in appartamenti agrituristici indipendenti. Le piazzole devono essere adeguatamente attrezzate e prive di strutture fisse.
Art. 6
Somministrazione di pasti e bevande
1. L'attività di somministrazione di pasti e bevande all'interno dell'impresa agrituristica è ammessa nei limiti determinati dalla disponibilità della materia prima agricola aziendale, dalla idoneità sanitaria dei locali utilizzati e comunque per un volume non superiore alla media di cinquanta pasti giornalieri su base mensile.
2. Il limite di cui al comma 1 è elevabile di ulteriori due pasti per ogni camera o piazzola prevista nella dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 10.
3. Il pasto e le bevande offerti al pubblico devono essere espressione e valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche tipiche locali e della cultura alimentare dell'Emilia-Romagna.
4. Nella somministrazione di pasti e bevande possono essere impiegate le seguenti tipologie di prodotto:
a) prodotti propri dell'azienda agricola e prodotti ricavati da materie prime dell'azienda anche attraverso lavorazioni effettuate da terzi;
b) prodotti regionali con marchio DOP, IGP, IGT, DOC, DOCG, QC e tipici regionali inseriti nell'apposito Albo ministeriale, prodotti biologici regionali acquistati da aziende agricole del territorio regionale o loro consorzi, nonché prodotti di altre aziende agricole regionali acquistati direttamente dai produttori, con preferenza a quelli della zona, o da loro strutture collettive di trasformazione e commercializzazione.
5. I prodotti propri devono rappresentare, in valore, almeno il 35 per cento del prodotto totale annuo utilizzato. Tale percentuale è ridotta al 25 per cento per le aziende situate nel territorio ricompreso in Comunità montane o in Unioni di Comuni montani.
6. La somma dei prodotti di cui al comma 4, lettere a) e b), del presente articolo deve essere superiore, in valore, all'80 per cento del prodotto totale annuo utilizzato.
7. La rimanente quota di prodotto deve provenire preferibilmente e per quanto possibile da artigiani alimentari della zona e riferirsi a produzioni agricole regionali.
8. Il Comune, su richiesta del singolo imprenditore, può autorizzare lo svolgimento dell'attività agrituristica di somministrazione di pasti e bevande, in deroga ai limiti indicati ai commi precedenti, per un periodo massimo di sei mesi, in presenza di cause di forza maggiore dovute in particolare a calamità atmosferiche, fitopatie o epizoozie che hanno colpito l'impresa agricola e sono state accertate dai competenti organi regionali.
Art. 7
Organizzazione di attività ricreative, culturali, sociali, didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo
1. Al fine di valorizzare l'ambiente, il patrimonio storico e rurale o le risorse agricole aziendali, possono essere organizzate e dare luogo ad un corrispettivo autonomo attività ricreative, culturali, sociali, didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo per tutti gli ospiti aziendali.
2. Le attività ricreative e culturali che non realizzano le finalità di cui al comma 1 non possono dare luogo ad un autonomo corrispettivo e devono essere offerte solo agli ospiti che usufruiscono dei servizi di ospitalità o ristorazione agrituristica.
Art. 8
Abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica e certificazione relativa al rapporto di connessione
1. Gli imprenditori agricoli che intendono svolgere attività agrituristica devono ottenere dalla Provincia l'abilitazione all'esercizio dell'attività medesima ed apposita certificazione relativa al rapporto di connessione con l'attività agricola di cui all'articolo 4 della presente legge.
2. L'abilitazione viene rilasciata agli imprenditori agricoli provvisti di attestato di frequenza ai corsi previsti dall'articolo 9 della presente legge che dimostrano di non essere in una delle condizioni ostative al rilascio previste dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96 Sito esterno (Disciplina dell'agriturismo), articolo 6, comma 1.
3. La certificazione del rapporto di connessione rilasciata dalla Provincia, sulla base di una descrizione dell'azienda agricola comprensiva di un dettagliato elenco delle attività agricole esercitate, definisce le attività agrituristiche che potranno essere svolte nel rispetto del principio di connessione.
Art. 9
Formazione per il sistema "Agriturismo"
1. Gli imprenditori agricoli che intendono ottenere l'abilitazione all'attività agrituristica devono essere in possesso, al momento della domanda, di un attestato di frequenza ad un corso per operatore agrituristico con verifica dell'apprendimento.
2. La Giunta regionale, in applicazione della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro), promuove e disciplina azioni formative e di aggiornamento rivolte agli operatori del settore agrituristico.
3. Gli organismi pubblici e privati erogatori di servizi di formazione professionale gestiscono sia i corsi specialistici sia i corsi di aggiornamento con il coordinamento delle Province.
Art. 10
Dichiarazione di inizio attività agrituristica
1. Coloro che intendono esercitare attività di agriturismo presentano al Comune in cui ha sede l'azienda dichiarazione di inizio attività ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 Sito esterno (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), articolo 19.
2. Alla dichiarazione di cui al comma 1, attestante il possesso dei requisiti igienico-sanitari dei locali e degli spazi destinati allo svolgimento dell'attività di impresa secondo quanto previsto dalla normativa vigente, devono essere allegati:
a) descrizione dettagliata, comprensiva di elaborati grafici, dei locali, delle attrezzature e degli spazi esterni da destinare all'attività;
b) autoclassificazione dell'azienda;
c) dichiarazione concernente l'iscrizione all'elenco provinciale degli operatori agrituristici;
d) dichiarazione relativa ai contenuti del certificato di connessione.
3. Eventuale documentazione detenuta da altre pubbliche amministrazioni ed utile all'istruttoria dovrà essere acquisita d'ufficio dal Comune.
4. In caso di variazione della tipologia delle attività indicate nella dichiarazione di cui al comma 2 del presente articolo, il titolare dell'attività agrituristica è tenuto a darne comunicazione al Comune entro quindici giorni, confermando, sotto la propria responsabilità, la sussistenza dei requisiti e degli adempimenti di legge.
5. La Giunta regionale, con l'atto di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge, individua l'ulteriore documentazione necessaria per la presentazione della dichiarazione di inizio attività, approva la modulistica e definisce i criteri per attuare le procedure amministrative e di controllo delle attività agrituristiche.
Art. 11
Immobili per attività agrituristica
1. Possono essere utilizzati per le attività agrituristiche tutti gli edifici o porzioni di essi, sia a destinazione abitativa che strumentale all'attività agricola esistenti sul fondo.
2. Gli interventi edilizi sugli immobili da destinare all'attività agrituristica devono essere realizzati nel rispetto delle norme di cui al capo A-II, articolo A-9, e al capo A-IV (Territorio rurale) dell'allegato (Contenuti della pianificazione) alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio).
3. Il recupero e riuso del patrimonio edilizio dell'azienda agricola ai fini dell'ospitalità agrituristica è disciplinato dal regolamento urbanistico edilizio comunale in conformità alle previsioni dettate dai Piani strutturali comunali o dal vigente strumento urbanistico.
4. Eventuali ampliamenti dei fabbricati agrituristici possono essere concessi dai Comuni solo se contemplati dagli strumenti urbanistici comunali e nel regolamento urbanistico edilizio.
5. I Comuni possono prevedere norme specifiche per nuove costruzioni da destinare esclusivamente a servizi accessori per l'attività agrituristica quando le norme urbanistiche consentono un'ulteriore potenzialità edificatoria agricola.
6. Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, compresi gli ampliamenti, devono essere realizzati nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche, nonché delle caratteristiche paesaggistico-ambientali dei luoghi.
7. I fabbricati utilizzati per l'attività agrituristica, compresi quelli per l'ospitalità, sono considerati beni strumentali dell'azienda agricola.
Art. 12
Accessibilità alle strutture
1. La conformità degli edifici adibiti ad agriturismo alle norme in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche è assicurata con opere provvisionali rispondenti alla vigente normativa tecnica e compatibili con le caratteristiche di ruralità degli edifici.
2. Al fine di garantire alle persone disabili la fruizione delle strutture e dei servizi connessi alle attività agrituristiche, devono comunque essere garantiti i requisiti di accessibilità ad almeno una camera con relativo bagno nell'ambito della ricettività ed alla sala ristorazione e ad un bagno quando è prevista l'attività di somministrazione di pasti e bevande.
Art. 13
Norme igienico-sanitarie
1. Le strutture ed i locali destinati all'attività agrituristica devono possedere i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per i locali di abitazione dai regolamenti comunali edilizi e d'igiene, salvo le norme più restrittive previste dalla presente legge o dalle disposizioni di attuazione approvate dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della presente legge.
2. Le normative igienico-sanitarie specifiche per il settore agrituristico devono tener conto delle caratteristiche strutturali, rurali, architettoniche e tipologiche degli immobili da utilizzare nonché della specificità delle produzioni e delle attività agrituristiche che in essi verranno svolte.
3. Per le attività di ospitalità in spazi aperti, le piazzole di sosta per campeggio dovranno essere dotate di servizi igienici e di allacciamenti elettrici.
4. La produzione, il confezionamento, la conservazione e la somministrazione di alimenti e di bevande sono soggetti alle normative nazionali e comunitarie vigenti.
5. Le attività di produzione, preparazione, confezionamento e conservazione di prodotti agricoli effettuate nella cucina agrituristica o in un laboratorio pluriuso sono soggette a registrazione ai sensi del Reg. (CE) 852/2004 del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari con le procedure e le modalità definite dalla Regione in attuazione della predetta normativa comunitaria.
6. La macellazione degli animali è consentita esclusivamente negli impianti autorizzati ai sensi del Reg. (CE) 853/2004 del 29 aprile 2004 relativo alle norme specifiche in materia di igiene degli alimenti di origine animale. Non rientra nel campo di applicazione del Reg. (CE) n. 853/2004 e può quindi avvenire in assenza di strutture dedicate, la macellazione sino a 3.500 capi/anno di avicunicoli ed il prelievo di prodotti di acquicoltura, esclusi i molluschi bivalvi, destinati alla vendita diretta al consumatore o alla ristorazione agrituristica nell'ambito della stessa azienda di produzione.
7. L'operatore agrituristico individua nel piano aziendale di autocontrollo igienico-sanitario le procedure necessarie a garantire che l'attività di produzione, preparazione, confezionamento, conservazione e somministrazione di alimenti e bevande avvenga nel rispetto dei requisiti di sicurezza alimentare.
8. Per la preparazione di pasti e bevande nel numero massimo di dieci coperti per ciascuno dei due pasti principali, può essere previsto l'uso della cucina domestica presente nella parte abitativa del fondo.
Art. 14
Periodi di apertura e tariffe
1. Entro il 1° ottobre di ogni anno, il titolare dell'impresa agrituristica comunica al Comune e alla Provincia il calendario di apertura dell'azienda e l'elenco dei prezzi che intende applicare per il servizio di somministrazione pasti e bevande e per il pernottamento.
2. In caso di mancata comunicazione si intendono confermati i prezzi in vigore l'anno precedente.
3. Eventuali variazioni dell'elenco prezzi dovranno essere preventivamente comunicate al Comune e alla Provincia entro il 31 marzo di ogni anno.
4. L'attività ricettiva, per esigenze di conduzione dell'impresa, può essere sospesa per un periodo massimo di cinque giorni, previa comunicazione al Comune, fatti salvi i diritti dei clienti presenti o prenotati.
Art. 15
Classificazione delle aziende agrituristiche
1. La Giunta regionale adotta simboli e definisce modalità per il rilascio e la gestione dei marchi di classificazione delle aziende agrituristiche coerentemente con quanto approvato dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi della legge n. 96 del 2006 Sito esterno, articolo 9.
Art. 16
Ospitalità rurale familiare
1. E' istituita una forma specifica di agriturismo denominata "Ospitalità rurale familiare", in attuazione della legge n. 96 del 2006 Sito esterno e della legge 17 aprile 2001, n. 122 Sito esterno (Disposizioni modificative ed integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale), articolo 23, che può essere svolta esclusivamente nei territori delle Comunità montane o delle Unioni di Comuni montani, nelle aree svantaggiate, naturali e protette, nelle zone siti di interesse comunitario e zone di protezione speciale.
2. L'attività può essere esercitata solo dall'imprenditore agricolo professionale (IAP) e dai suoi familiari esclusivamente nella parte abitativa del fabbricato rurale ed è incompatibile con qualsiasi altra forma ricettiva o di ospitalità agrituristica.
3. L'imprenditore agricolo ha l'obbligo di mantenere la residenza nel fabbricato adibito all'attività.
4. Nell'ambito dell'Ospitalità rurale familiare la ricettività è limitata ad un massimo di nove persone al giorno; la somministrazione dei pasti può essere effettuata solo ed esclusivamente a coloro che usufruiscono anche dell'ospitalità.
5. I requisiti igienico-sanitari ed urbanistici sono quelli delle abitazioni rurali. Per lo svolgimento dell'attività è necessario il possesso della certificazione di conformità edilizia ed agibilità o della dichiarazione di conformità di un professionista abilitato.
6. Per gli operatori che svolgono l'attività di Ospitalità rurale familiare è prevista specifica annotazione nell'elenco degli operatori agrituristici di cui all'articolo 30, comma 1, della presente legge.
7. Le attività di Ospitalità rurale familiare devono fregiarsi di un ulteriore apposito logo predisposto ed approvato dalla Regione.
8. In relazione alle caratteristiche dell'Ospitalità rurale familiare la connessione di cui all'articolo 4 della presente legge s'intende soddisfatta senza alcuna valutazione in ordine alla prevalenza delle giornate lavoro.
9. Per quanto non specificatamente previsto, si applicano per l'Ospitalità rurale familiare le disposizioni relative all'attività agrituristica.
Art. 17
Club di eccellenza
1. La Regione riconosce e sostiene Club di aziende d'eccellenza che valorizzano specializzazioni agrituristiche sia in termini di servizi erogati che di prodotti offerti.
2. I Club, costituiti da imprese agrituristiche, per ottenere il riconoscimento regionale devono essere organizzati e coordinati da un apposito organismo di gestione, cui spettano compiti di progettazione, realizzazione, valorizzazione e promozione del Club, nonché, se previste, attività di commercializzazione dei servizi offerti dai soci.
3. I Club devono inoltre adottare un disciplinare che, in relazione alla specializzazione delle aziende aderenti, definisca i criteri qualitativi, adotti un proprio marchio distintivo ed un sistema di controllo interno ed autodisciplina che selezioni le aziende e ne garantisca nel tempo il mantenimento delle specificità.
4. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce apposite procedure e criteri per il riconoscimento dei Club di eccellenza.
5. Nell'individuazione dei criteri di cui al comma 4 si farà riferimento tra l'altro all'utilizzo prevalente dei prodotti propri o tipici a diffusione sub-regionale nella preparazione dei pasti, al recupero di immobili di valore storico-culturale nonché alla qualificazione dell'accoglienza ed al possesso di certificazioni di qualità aziendali anche di tipo ambientale.
6. Le aziende agrituristiche che aderiscono ai Club di eccellenza potranno avvalersi di specifiche priorità definite nei piani di cui all'articolo 18 e nei provvedimenti regionali di attuazione della normativa comunitaria in materia di sviluppo rurale.
Art. 18

(aggiunto comma 2 bis da art. 15 L.R. 26 luglio 2013 n. 14, poi sostituito comma 3 e aggiunto comma 5 bis da art. 4 L.R. 31 luglio 2020, n. 5)

Promozione e sviluppo dell'agriturismo
1. La Regione approva piani regionali per la valorizzazione ed il sostegno delle attività agrituristiche.
2. Ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, della presente legge possono essere concessi contributi per la realizzazione dei seguenti interventi:
a) recupero di fabbricati esistenti a scopi agrituristici ed acquisto di attrezzature;
b) sistemazioni di aree esterne a servizio delle attività agrituristiche con finalità non produttiva agricola;
c) acquisto di cavalli da sella.
2 bis. I bandi per l'accesso ai contributi di cui al comma 2 possono prevedere un riconoscimento aggiuntivo per le strutture ricadenti sulle proprietà private interessate dal passaggio della Rete Escursionistica dell'Emilia-Romagna (REER).
3. La Regione può promuovere e realizzare, direttamente o in collaborazione con altri enti ed organismi specializzati, iniziative di studio, ricerca, sperimentazione e promozione finalizzate allo sviluppo dell'attività agrituristica e della multifunzionalità.
4. Possono inoltre essere concessi contributi ai Club di eccellenza di cui all'articolo 17 della presente legge per progetti ed attività di qualificazione e organizzazione dell'offerta agrituristica e di promozione delle relative specificità.
5. La Giunta regionale dà attuazione ai piani di cui al comma 1 del presente articolo, individuando i criteri di intervento e le percentuali di contributo per le iniziative di cui al presente articolo nel rispetto dei limiti stabiliti per gli aiuti di importanza minore (de minimis) in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CEE.
5 bis. Per l’annualità 2020, al fine di supportare le imprese agricole dedite ad attività agrituristiche e multifunzionali danneggiate dall’emergenza sanitaria Covid-19, la Regione può concedere contributi a sostegno della liquidità delle imprese stesse, con le modalità e condizioni previste dal Programma di sviluppo rurale 2014-2020, attraverso aiuti integrativi erogati dall'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna di cui alla legge regionale 23 luglio 2001, n. 21 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) in qualità di Organismo pagatore delle misure individuate nel Programma di sviluppo rurale 2014-2020.
Art. 19
Obblighi e controlli
1. L'operatore agrituristico è soggetto al rispetto dei seguenti obblighi:
a) esporre al pubblico copia della dichiarazione di inizio attività ed il marchio dell'agriturismo;
b) rispettare i periodi di apertura dell'agriturismo;
c) svolgere l'attività nei limiti e con le modalità previste nella presente legge;
d) esporre il listino prezzi al pubblico;
e) rispettare le tariffe massime trasmesse al Comune ed alla Provincia;
f) mantenere in essere un'attività agricola almeno pari, in giornate agricole, a quella attestata nella certificazione relativa al rapporto di connessione;
g) fornire tutti i dati statistici richiesti dalla Provincia, dal Comune e dall'ISTAT per monitorare la tipologia e la quantità dell'attività svolta.
2. La Provincia effettua a cadenza almeno triennale controlli nelle aziende agrituristiche per verificare la permanenza dei requisiti soggettivi e produttivi che hanno dato diritto al rilascio dell'abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica e della certificazione relativa al rapporto di connessione.
3. A seguito dei controlli la Provincia può emettere nuova certificazione che tiene conto delle mutate condizioni aziendali.
4. Il Comune effettua a cadenza almeno triennale controlli nelle aziende agrituristiche al fine di verificare che l'attività sia svolta nel rispetto delle normative vigenti.
5. Le Province ed i Comuni possono programmare l'effettuazione congiunta dei controlli di cui ai commi 2 e 4.
6. Le Comunità montane effettuano attività di controllo sulle aziende agrituristiche del territorio di competenza, ai fini della valutazione della permanenza dei requisiti produttivi, sulla base di una programmazione concordata con le Province a cui verranno trasmessi i relativi esiti.
7. I servizi dei dipartimenti di Sanità pubblica delle AUSL effettuano i controlli di competenza in materia di igiene, sicurezza alimentare ed ambienti di lavoro.
8. Le commissioni consultive di cui all'articolo 2, comma 4, della presente legge possono avvalersi dei risultati dei controlli per formulare proposte in ordine all'offerta turistica locale.
Art. 20
Sanzioni
1. Chiunque svolge attività agrituristica o di Ospitalità rurale familiare oppure si fregia del marchio agriturismo, senza aver presentato la necessaria dichiarazione di inizio attività è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.000,00 a Euro 6.000,00. In tal caso, oltre alla sanzione pecuniaria, il Comune dispone il divieto di prosecuzione dell'attività.
2. Chiunque non espone al pubblico il marchio dell'agriturismo, non rispetta i periodi di apertura dell'azienda agrituristica o non espone il listino prezzi è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 250,00 a Euro 1.500,00.
3. Chiunque non mantiene in essere un'attività agricola con volumi almeno pari a quelli attestati nella certificazione relativa al rapporto di connessione, senza le opportune comunicazioni di variazione, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 500,00 a Euro 3.000,00.
4. Chiunque non rispetta i limiti e le modalità di esercizio dell'attività agrituristica previsti dalla presente legge è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 400,00 a Euro 2.400,00.
5. In caso di reiterate violazioni alla presente legge, il Comune può provvedere alla sospensione temporanea dell'attività da tre a sei mesi.
6. Per l'accertamento, la contestazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).
7. L'ente competente all'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 4 è il Comune.
8. L'ente competente all'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 3 è la Provincia.
9. Ogni altra violazione alle prescrizioni stabilite dal Titolo I della presente legge o dagli atti della Giunta regionale è punita dal Comune, dalla Provincia e dalla Comunità montana con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 250,00 a Euro 1.500,00.
Art. 21
Attività connesse
1. Per le finalità di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 Sito esterno (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57 Sito esterno), articolo 15, i Comuni, le Province, le Comunità montane ed altri enti pubblici possono istituire elenchi di imprese agricole cui affidare attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico nonché a promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio.
2. Gli enti e le amministrazioni di cui al comma 1 della presente legge possono individuare quali soggetti con cui convenzionarsi anche le imprese agrituristiche per le attività tipicamente gestite dagli operatori agrituristici. Ogni impresa può richiedere di essere iscritta per le attività per cui possiede professionalità e attrezzature adeguate, a norma delle disposizioni vigenti.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 7 dell'art. 2 L.R. 29 dicembre 2009 n. 27 , le fattorie didattiche di cui alla presente legge sono chiamate a partecipare al sistema regionale INFEAS .

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