LEGGE REGIONALE 06 luglio 2009, n. 6
GOVERNO E RIQUALIFICAZIONE SOLIDALE DEL TERRITORIO
BOLLETTINO UFFICIALE n. 116 del 7 luglio 2009
Art. 10
Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 20 del 2000
1.
All'articolo 1, comma 1, della legge regionale n. 20 del 2000 la lettera a) è così sostituita:
"a) realizzare un efficace ed efficiente sistema di programmazione e pianificazione territoriale che operi per il risparmio delle risorse territoriali, ambientali ed energetiche al fine del benessere economico, sociale e civile della popolazione regionale, senza pregiudizio per la qualità della vita delle future generazioni;".