LEGGE REGIONALE 06 luglio 2009, n. 6
GOVERNO E RIQUALIFICAZIONE SOLIDALE DEL TERRITORIO
BOLLETTINO UFFICIALE n. 116 del 7 luglio 2009
Art. 18
Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 20 del 2000
d)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Salvo diversa previsione di legge, la sospensione di cui al comma 1 opera fino alla data di entrata in vigore del piano e comunque per non oltre tre anni dalla data di adozione ovvero cinque anni se lo strumento, entro un anno dall'adozione, è trasmesso ai fini della formulazione delle riserve o delle osservazioni:
a) alla Provincia, nel caso di piani comunali;
b) alla Regione, nel caso di piani provinciali.".