LEGGE REGIONALE 06 luglio 2009, n. 6
GOVERNO E RIQUALIFICAZIONE SOLIDALE DEL TERRITORIO
BOLLETTINO UFFICIALE n. 116 del 7 luglio 2009
Art. 22
Modifiche all'articolo 16 della legge regionale n. 20 del 2000
1.
All'articolo 16 della legge regionale n. 20 del 2000, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3 bis. Salvo diversa previsione, gli atti di cui al comma 1 trovano diretta applicazione, prevalendo sulle previsioni con essi incompatibili degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica vigenti al momento della loro approvazione, fino all'adeguamento dei medesimi strumenti di pianificazione.".