LEGGE REGIONALE 06 luglio 2009, n. 6
GOVERNO E RIQUALIFICAZIONE SOLIDALE DEL TERRITORIO
BOLLETTINO UFFICIALE n. 116 del 7 luglio 2009
Art. 58
Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 9 del 1999
1.
Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale n. 9 del 1999, sono inserite, in principio, le seguenti parole:
"Fatti salvi i casi di opere approvate attraverso il procedimento unico di cui agli articoli 36-ter e seguenti della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio),".