LEGGE REGIONALE 23 luglio 2009, n. 9
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2009 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2009-2011. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 11
Costruzione di opere, impianti e attrezzature nei cinque porti regionali
1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 21, comma 1 della legge regionale n. 22 del 2008, per l'esercizio 2009, è aumentata di Euro 300.000,00, a valere sul Capitolo 41360, afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.15800 - Porti regionali e comunali.
2.
Dopo il comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale n. 22 del 2008 è aggiunto il seguente comma: